Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

Capitolo nono La. magistratura del lavoro Se i rappresentanti dei datori di lavoro e i funzionari che governano i sindacati dei lavoratori non riescono a raggiungere in armonia nessuna decisione sui termini dei nuovi contratti, possono demandare la vertenza ad un arbitro. Nell'aprile 1927 si discuteva un nuovo contratto per i bancari. Da parte dei dirigenti si esigeva per gli impiegati la giornata lavorativa di otto ore. I funzionari della organizzazione dei bancari proposero sette ore e mezzo. Mussolini, invitato ad intervenire come arbitro, decise in favore delle otto ore. Nel comunicato ufficiale si legge: Il capo del governo, nel decidere l'ultimo punto controverso e cioè nello stabilire l'orario normale delle banche, ha voluto che esso fosse di otto ore, con la precisa affer– mazione che il maggior orario imposto agli impiegati bancari rappresenta l'apporto che essi fanno per accelerare la vittoria della battaglia che il Paese sostiene per l'affranca– zione economica. Ed ha anche detto che gli impiegati non devono ritenersi menomati perché la loro giornata dura quanto quella degli operai: non vi è lavoro piu nobile di un altro; vi è soltanto un lavoro serio, onesto, disciplinato, produttivo, che è parimenti nobile in tutte le sue forme infìnite. 1 I bancari devono essere andati in estasi nell'apprendere che tutti i tipi di lavoro sono parimenti nobili indipendentemente dalla loro durata. 2 In generale il compito di arbitro o mediatore è esercitato dal mini– stero delle Corporazioni, il che vuol dire dagli alti burocrati del ministero. Dal 1927 al 1933 il ministero intervenne come arbitro o mediatore in 498 contratti di lavoro. 3 Se le parti non si accordano sulla scelta di un arbitro, la vertenza viene portata davanti alla magistratura del lavoro,4 la cui decisione è vin- 1 "Corriere della Sera," 14 aprile 1927. 2 A. RoBERTSON, Mussolini and the New Italy, London, N. R. Alleson, 1930, p. 135, affermò che Mussolini non aveva mai mancato sino allora (1930) di rimandare ambedue le parti perfettamente soddisfatte delle sue decisioni. 3 "Sindacato e Corporazione," febbraio 1934, p. 298. Durante la conferenza di Londra del 1933, i rappresentanti fascisti affermarono che "lo Stato non interviene nei negoziati né direttamente né indirettamente" (The State and Economie Life cit., p. 265). "Le condi– zioni di lavoro sono regolate liberamente tra i rappresentanti delle due categorie senza alcun intervento da parte di organi dello Stato" (Ibid., p. 378). 4 Sir Frank Fox (Italy To-day, cit., p. 168) nel 1926 scopri che "per ciascuna industria 66 BiblotecaGino Bianco

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