Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

Contratti di lavoro aprile 1926). Ha osservato Rosenstock-Franck: "Un sistema piu gerarchico non sarebbe immaginabile; infatti i poteri dei sindacati locali, dei segre– tari provinciali, e delle federazioni nazionali sono quasi nulli. " 19 In conclusione, e viste le cose nella luce piu favorevole, nelle organiz– zazioni legali fasciste l'autorità di cui gode la massa degli iscritti non è maggiore di quella di cui godono gli animali nelle società per la loro • protezione. I 19 RosENSTOCK-FRANCK, L'économie corporative cit., p. 125. Nel settimanale "Cantiere," 13 ottobre 1934, si legge: "Occorre che il lavoratore non rimanga all'oscuro delle discussioni che intercorrono [ ... ] fra i suoi rappresentanti e quelli dei datori di lavoro per giungere alla stipulazione di un contratto collettivo. [ ... ] Di solito i giornali sindacali annunciano i termini della vertenza solo quando essa è stata risolta." Bottai (Corporate State and N.R.A., cit., p. 623) ha il coraggio di affermare che ci sono "somiglianze palesi" tra i programmi del presidente Roosevelt e di Mussolini. "Tali somiglianze si riscontrano nel campo dei rapporti collettivi di lavoro e negli organi previsti per la conciliazione delle controversie di lavoro.,, Ma negli Stati Uniti "la elaborazione effettiva delle norme da seguire rimane principalmente nelle mani dei datori di lavoro. [ ... ] In Italia, invece, i rapporti di lavoro sono regolati mediante negoziati tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, le quali godono ambedue di una uguale posizione e di uguali diritti." 65 Bibloteca Gino Bianco

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