Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo II

Processi eu:-opei nentale le prove acqms1te durante il procedimento istruttorio sono segrete. Se lo scrittore intende per paesi continentali europei l'Italia fascista o la Germania nazista, può asserire che la loro procedura giudiziaria è, entro certi limiti, analoga a quella della Russia sovietica. In Italia gli avversari politici del governo sono processati da un tribunale speciale composto di ufficiali della milizia fascista, e il procedimento è interamente subordinato all'arbitrio del presidente del tribunale. Talvolta i giornali ricevono l'ordine di pubblicare documenti ed altre prove raccolte durante il procedimento istruttorio. Fino alla metà del 1935 normalmente gli era concesso di comu– nicare soltanto i nomi degli imputati e le sentenze pronunciate contro di loro. Attualmente anche queste notizie sono state soppresse. In Germania, Hitler può anche "purgare" i suoi avversari politici senza processo alcuno - metodo forse piu onesto e meno umano per liberarsene di quanto lo sia il metodo sovietico, secondo il quale essi vengono portati alla massima degradazione con abbiette "confessioni." Ma, se per paesi continentali eu– ropei si intendono quelli che sono ancora dotati di un libero governo e l'Italia e la Germania prima che avessero la fortuna di possedere Musso– lini e Hitler, allora l'affermazione in questione è completamente fuori posto. In Francia le prove raccolte durante il procedimento istruttorio sono talmente lontane dall'essere segrete, che l'avvocato difensore assiste a tutto il procedimento ed i giornali possono dare le notizie relative giorno per giorno. In Italia, prima del 1927, i documenti del procedimento istruttorio erano a disposizione non solo dell'avvocato della difesa, ma anche della stampa. Nessun documento o altra prova raccolta durante il procedimento istruttorio era utilizzabile durante il processo a meno che non fosse letta ad alta voce. Il materiale raccolto durante il procedimento istruttorio serviva ad aiu– tare i giudici e gli avvocati nell'interrogatorio dell'imputato e dei testi, non a rendere inutile la pubblica inchiesta. Le "confessioni" non erano consi– derate prove sufficienti, ma dovevano essere suffragate da prove indi– pendenti. Se la procedura giudiziaria nei paesi liberi dell'Europa continentale, come pure nei paesi dittatoriali, fosse simile a quella della Russia sovietica, questo non vorrebbe ancora significare che la procedura sovietica è buona. Significherebbe che non solo i paesi dittatoriali, ma anche quelli liberi, de– vono prender lezione dalla procedura anglo-americana. In realtà, i paesi li– beri d'Europa hanno, in questo campo, poco da apprendere dagli anglo– sassom e Stalin deve accontentarsi della compagnia di Hitler e di Musso– lini. 579 BiblotecaGino Bianco

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