Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo II

Scritti sul fascismo La magistratura del lavoro è formata di tre giudici e due penti nei problemi del lavoro e della produzione. Questi ultimi sono scelti dal piu alto magistrato della provincia in una lista di cittadini "della piu specchiata condotta morale e politi'ca." Per evitare il pericolo che un operaio sia scelto come perito, l'art. 54 del regolamento 1° luglio 1926, stabilisce che i periti debbano avere diplomi universitari o titoli equivalenti. 23 Gli scioperi sono proibiti e puniti con pene progressive, secondo che siano economici o di solidarietà, o avvengano in imprese private o di Stato. La pena massima è di sette anni di carcere, nel caso di uno sciopero inteso a forzare la mano alle autorità pubbliche. Il ministro della Giustizia, Rocco, nella relazione con la quale accom– pagnò il progetto di legge alla Camera, giustificò l'abolizione del diritto di sciopero col seguente teorema morale e politico: Lo Stato non è piu lo Stato, non è piu sovrano, se non è in grado di amm1mstrare la giustizia nei conflitti tra le classi e le categorie sociali, proibendo loro di esercitare una giustizia privata, come è proibito agli individui e alle famiglie. Ma chi è lo Stato? Lo Stato è un'astrazione. Quello che importa, quan– do si scende agli affari correnti, è di sapere chi "amministra la giustizia" in nome dello "Stato." Sotto il regime fascista, nelle questioni di lavoro, troviamo, fin dall'infimo gradino, che i contratti sono cucinati fra gli uo– mini di fiducia dei grandi datori di lavoro e i funzionari nominati dall'alto per governare i sindacati di lavoratori: "le contese sui salari," ha sentenzia– to il deputato Giardina alla Camera il 25 novembre 1931, "rientrano nel compito dei dirigenti." Nel gradino piu alto troviamo i giudici e i periti della magistratura del lavoro. In nessuno dei due gradini i lavoratori hanno invece voce in capitolo. Essi rappresentano nel "sindacalismo" fascista la stessa parte degli animali nella Società per la protezione degli animali. La prima sentenza, secondo la nuova legge, fu pronunciata il 1° luglio 1926. Quattordici operai, uomini e donne, avevano scioperato in un cotoni– ficio di Carrosia, provincia di Genova. "Dal giorno in cui i fascisti occupa– rono la Camera del lavoro di Novi," disse una delle scioperanti, "siamo isolati e senza guida. I padroni colsero l'occasione per ridurci le paghe di quasi il 40%. Riuscendo vano ogni tentativo per indurre i sindacati a in– tervenire, siamo costretti a scioperare." Alcune donne, sospettate come ispi– ratrici dello sciopero, furono condannate a sei mesi di prigione. 24 L'Observer di Londra, dell'l 1 settembre 1927, pubblicava quanto segue: 23 M.LLE LION, The pedigree of fascism, p. 232, descrive il sistema: "È semplicemente meraviglioso. I delegati dei due sindacati s'incontrano e discutono a fondo. Se non riescono a mettersi d'accordo, i sindacati stessi s'incontrano e discutono il caso. Se l'accordo è ancora impossibile, i delegati s'incontrano ancora ma in presenza di uno speciale magistrato." Sir Leo Chiozza Money ("Daily Mail, 11 7 febbraio 1927) scriveva: "Una speciale corte d'appello, sedente con consiglieri periti, scelti in un albo di padroni e operai (sic!) decide del caso." 2-4 "La Stampa," 2 luglio 1926. 510 BiblotecaGino Bianco

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