Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo II

Capitale e lavoro nell'Italia fascista direttivi della massa. I sindacati sono gerarchie dello Stato nella sfera economica della comunità nazionale. Mussolini ha chiamato i sindacati fascisti "strumenti,, del regime. 18 "Il sindacalismo fascista," insegna piu conciliante uno degli inventori del sistema, Rossoni, "è soltanto uno strumento del partito, del regime, della rivoluzione. " 19 E il segretario generale del partito somministrò nel 1930 alle organizzazioni legalmente riconosciute la seguente lezione: Voi costituite sf la base dello Stato, ma la costituite non perché lo Stato vive di voi, ma in quanto lo Stato disciplina e regola le vostre funzioni e le vostre attività. Al di fuori di questa espressione dello Stato, voi ritornerete nel nulla. 20 II. La collaborazione di classe Le organizzazioni legalmente riconosciute di ciascun mestiere, vale a dire i rappresentanti dei grandi interessi nelle associazioni di datori di lavoro e i funzionari che governano i sindacati operai, discutono e fissano i contratti collettivi riguardanti le paghe, le ore di lavoro, ecc. I contratti, d'altronde, sono applicati soltanto dopo che il prefetto della provincia o il ministro delle Corporazioni (secondo che il contratto concerna una o piu provincie), abbiano autorizzato la sua pubblicazione nel Bollettina degli annunci legali della pro– vincia, o nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 21 Appena il contratto è pubbli– cato, tutti i datori di lavoro e i lavoratori sono impegnati ad applicarlo, con– formemente alle sue disposizioni, siano o no membri delle organizzazioni. 22 Quando i funzionari delle organizzazioni non riescono a comporre il conflitto d'interessi, la disputa viene portata dinanzi alla magistratura del lavoro, tanto se si tratta di applicare contratti esistenti, quanto se se ne de– vono stabilire dei nuovi. Il giudizio della magistratura del lavoro è impe– gnativo per entrambe le parti. Chiunque rifiuti di obbedire a tale giudizio è passibile di prigione per il massimo di un anno. Alla magistratura è pre– scritto per legge di tener conto "della suprema necessità di assicurare la con– tinuità della produzione." Questa formula è spiegata dalle seguenti parole nella relazione colla quale il governo presentò il progetto al Parlamento: "La comunità ha interesse che la produzione sia mantenuta ad un costo che non sia eccessivo, e a prezzi che permettano alle merci italiane di com– petere con quelle estere." La necessità di resistere alla concorrenza estera è stata sempre in tutti i paesi del mondo il cavallo di battaglia dei padroni quando vogliono ridurre i salari od opporsi al loro aumento. 18 CoSTAMAGNA, I principi generali della dottrina fascista dello Stato; FANTINI, Il Partito Fascista, p. 64. 19 HARDER, Capital and Labor, p. 233. 2 0 "Lavoro Fascista," 19 aprile 1930. 21 Nel luglio 1928, nella provincia di Cremona, un contratto di lavoro fu concluso e pubblicato nei giornali locali. Immediatamente il Ministero delle corporazioni emise un comu– nicato ufficiale in cui si dichiarava che il contratto doveva essere considerato come una sem– plice proposta rivolta alle superiori autorità dello Stato dalle organizzazioni locali. 22 Paragrafi. 1, 5, 6 e 10 della legge 3 aprile 1926. 509 BiblotecaGino Bianco

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