Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo II

Capitale e lavoro nell'Italia fascista pagare la quota annua all'organizzazione legale, tanto se v1 è iscritto quan– to se ne rimane fuori. 2 Questa è una vera e propria tassa che si paga a mezzo dell'agente delle imposte.3 I funzionari dei sindacati non sono costretti ad un lavoro este– nuante per tener alto il numero dei loro membri. Devono semplicemente starsene in poltrona, mentre l'agente delle imposte si occupa di assicurare i loro stipendi. 4 Le organizzazioni alle quali il governo non concede il riconoscimento legale, possono sussistere come associazioni de facto, cioè private di ogni diritto legale. Inoltre, soltanto i membri delle associazioni legali godono dei benefici delle casse di malattia, degli istituti di beneficenza ecc. ai quali tutti i lavoratori sono obbligati a contribuire. Quello che è anche piu importante è il fatto che i membri delle asso– ciazioni legali hanno la preferenza sugli altri per ottenere lavoro. 5 Come scrisse il Times ( 4 febbraio 1927) "i privilegi accordati soltanto alle orga– nizzazioni riconosciute sono cosf calcolati da eliminare i non privilegiati 2 Ecco una circolare indirizzata ai dettaglianti della città e provincia di Milano dal commis– sario nominato dal partito fascista per fondare la loro associazione. Essa fu pubblicata nell'" Avanti!" il 30 settembre 1926: "Credo opportuno farvi presente che in base alle disposizioni della legge 3 apri– le 1926, n. 563 e relativo regolamento (decreto 1 luglio 1926, n. 1130), tutti i commercianti italiani dovranno contribuire alle organizzazioni commerciali riconosciute dallo Stato. La legge, mentre obbliga tutti i commercianti al pagamento del contributo, stabilisce che potranno partecipare alla vita attiva delle loro organizzazioni soltanto coloro che avranno data esplicita adesione volontaria alle organizzazioni stesse. Credo inutile far presente la necessità che tutti i commercianti abbiano spontaneamente ad aderire a tali organizzazioni anche perché il momento attuale impone a tutti l'obbligo di cooperare attivamente ed in tutte le forme, per la risoluzione dei problemi eco– nomici nazionali. Vi allego pertanto la scheda di adesione nella quale è specificamente indicato il contributo sociale che voi dovrete pagare per l'anno 1926, pregandovi di volermela ritornare debitamente firmata entro il 10 settembre prossimo venturo con l'importo del contributo stesso. Vi faccio poi presente che anche non inviando l'adesione, sarete tenuto egualmente al paga– mento del contributo." 3 VILLARI, Fascist experiment, p. 147, scrive: "Le associazioni investite di poteri rappre– sentativi possono imporre un contributo a tutte le persone che esse rappresentano." Villari non spiega altrimenti il valore di quel possono. 4 Secondo sir Leo Chiozza Money ("Daily Mail," 7 febbraio 1927) il corporativismo fa– scista ha una grande somiglianza col "trade-unionism" britannico: "In Inghilterra," scrive, "gli operai sono, in pratica, nell'obbligo di entrare in una 'trade-union.'" Sir Leo non vede nessuna differenza tra un'organizzazione a cui un operaio può rifiutarsi di pagare la quota annua, e una corporazione che riscuote i contributi da membri e non membri attraverso l'agente delle im– poste. Noi diamo di tanto in tanto alcune - è impossibile darle tutte! - fra le falsificazioni che circolano fuori d'Italia a proposito delle cose italiane, affinché i lettori si rendano conto della colossale campagna di propaganda condotta da male informati e poco scrupolosi scrittori. 5 La Carta del Lavoro, art. XXIII, prescrive che "i datori di lavoro debbono dare la preferenza ai membri del partito fascista e delle associazioni fasciste, tenendo conto dell'an– zianità d'iscrizione." Il 2 marzo 1928 il Ministero dei trasporti stabili che in tutti i contratti di costruzioni ferroviarie, i datori di lavoro dovessero impegnarsi, assumendo mano d'opera, di dare la preferenza a membri del partito e delle associazioni fasciste, tenendo conto dell'an– zianità ("Tribuna," 2 marzo 1928). Gli uffici di collocamento funzionano nello stesso modo (art. XI della Carta del Lavoro). Nel "Popolo d'Italia," del 24 febbraio 1928, un grosso personaggio del regime, il prof. Ariani scrisse a questo proposito: "L'offerta del lavoro sarà dunque, da ora in poi, sotto il controllo dello Stato... I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori di opera pel tramite di detti uffici; ad essi è data la facoltà di scelta nell'ambito degli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al Partito e ai Sindacati fascisti, secondo l'anzianità di iscrizione. E poiché le associazioni pro– fessionali di lavoratori hanno l'obbligo di esercitare un'azione selettiva fra i lavoratori, pi– retta ad elevarne sempre piu la capacità tecnica e il valore morale, per l'opera congiunta dei Sindacati e degli Uffici di collocamento riusciremo a migliorare la qualità ed aumentare la produttività del lavoro nazionale. Senza gli uffici di collocamento, giustamente costituiti presso i Sindacati fascisti, l'azione selettiva dei Sindacati non avrebbe dato tutti i suoi frutti per l'economia del lavoro." 499 BiblotecaGino Bianco

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