Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo I

Chiesa e Stato amencana non rimarrebbe altro da fare che accettare la sentenza e regi– strarla. L'articolo 1070 del codice di diritto canonico, secondo il quale i tribu– nali ecclesiastici giudicano la causa, stabilisce che il matrimonio tra una per– sona non battezzata e una persona battezzata nella Chiesa cattolica è da ritenersi nullo e come non avvenuto. Di conseguenza la Santa Sede può annullare un matrimonio legalmente celebrato davanti alle autorità muni– cipali italiane, qualora la moglie o il marito non siano battezzati', e non appena uno di loro si battezzi e ritenga conveniente sposarsi con un altro ·battezzato. Nel 1853, ad esempio, una ebrea di Cento, paese che era allora nello Stato pontificio, abbandonò il marito fuggendo con l'amante, ricevette il battesimo e chiese che le fosse concesso di sposare l'amante. L'arcivescovo di Bologna dichiarò nullo il primo matrimonio e sposò la donna e l'amante. · Anche in questo caso, il tribunale secolare si limiterebbe a registrare l'an– nullamento del primo matrimonio e la celebrazione del nuovo matrimonio. L'articolo 1072 del codice di diritto canonico stabilisce che il matrimonio di un sacerdote è nullo. Di conseguenza l'autorità secolare non è autorizzata a sposare un prete spretato; qualora un matrimonio del genere abbia luogo, il tribunale ecclesiastico lo può annullare e permettere in tal modo alla mo– glie di risposarsi. L'articolo 1014 del codice di diritto canonico ammette il matrimonio segreto senza pubblicazioni e la cui registrazione avviene su speciali registri custoditi negli archivi vescovili. In tal modo si possono cele– brare in Italia matrimoni dei quali le autorità civili non sono messe al cor– rente, ma che sono legalmente validi e rendono illegittimi altri n1atrimoni success1v1. I Patti lateranensi contengono diverse altre disposizioni, la cui forma è tanto incerta ed equivoca da significare tutto e nulla. Ad esempio, una delle disposizioni stabilisce che "avranno (...) senz'altro 1 piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti ema– nati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità ci– vili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari. " 4 Ciò potrebbe significare che i tribunali della Santa Sede e i tribunali vescovili possono condannare un ecclesiastico colpevole di eresia o di indisciplina ad essere confinato in un chiostro per fare penitenza. Se il prete si rifiuta di sottostare alla sentenza, la Santa Sede comunica il fatto alle autorità civili e la polizia costringe il ribelle a fare penitenza. Una clau– sola del Concordato stabilisce che l'Italia "ove occorra, accorda agli eccle– siastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità. " 5 Queste parole possono significare semplicemente che· il governo si impegna a proteggere la fede cattolica contro chiunque voglia recare con– tro di essa impedimento. Possono anche significare che la polizia ha l'obbli- 4 Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, art. 23. 5 Articolo 1. BiblotecaGino Bianco

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