Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo I

Lezioni di Harvard: L'Italia dal 1919 al 1929 monio contratto tra cattolici italiani. Sino al 1929, chiunque in Italia voleva dare uno stato giuridico al suo legame familiare doveva compiere un matri– monio civile davanti alle autorità municipali. Non era proibito a nessuno di avere oltre a ciò un matrimonio religioso. I cattolici si recavano prima da– vanti al parroco, gli ebrei alla sinagoga, i protestanti dai loro pastori, e coloro che non avevano nessuna religione si recavano soltanto davanti al sindaco. Quando nel 1865 venne introdotto in Italia il matrimonio "alla francese," che veniva a sostituire il vecchio sistema secondo il quale il matrimonio era esclusivamente nelle mani della Chiesa, il clero cattolico sollevò un gran pu– tiferio; essi diffamarono come concubinato il matrimonio civile e cercarono di impedire che la gente lo praticasse. I risultati di questa lotta furono pes– simi. Molti uomini sposavano una donna davanti al parroco, e con il bene– placito del prete non contraevano il matrimonio davanti al sindaco. Dopo alcuni anni trovavano che le loro mogli non erano piu cosI piacenti, e deci– devano che era piu comodo prendersi un'altra ragazza; si recavano allora a sposarsi davanti al sindaco; secondo la legge era valido questo secondo ma– trimonio, mentre il primo, sebbene valido secondo la Chiesa, non aveva nes– sun valore legale. Finalmente il clero trovò che era meglio rinunciare alla lotta contro il matrimonio civile. La Santa Sede dette istruzioni a tutti i parroci perché non sposassero nessuno senza prima essersi assicurati che il matrimonio sarebbe avvenuto anche davanti alle autorità civili. Divenne cosI uso comune di sposarsi prima in comune e poi in chiesa. Durante questo secolo nessuno aveva piu discusso tale argomento. La Chiesa si era arresa anche su tale questione. Inaspettatamente, nei Patti lateranensi il matrimonio tra cattolici veniva riconosciuto di nuovo dal governo italiano come un sa– cramento. I cattolici che desideravano sposarsi dovevano soltanto recarsi da– vanti al parroco e davanti a lui contrarre il matrimonio, mentre ebrei e pro– testanti si devono recare davanti ai loro rabbini o pastori. Parroco, pastore o rabbino celebrano la cerimonia, e alle autorità comunali non rimane altro compito che quello di trascrivere l'avvenuto matrimonio. I miscredenti vanno soltanto in comune. Ma di fatto, chi si sposa in comune prima di celebrare il matrimonio religioso è segnato a dito com.e una pecora nera e si procura dei guai. In aggiunta il Concordato stabilisce che "le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono ri– servate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici." 3 Se esi– stesse un trattato del genere tra la Santa Sede e gli Stati Uniti, tutti quei cat– tolici americani che vogliono che il loro matrimonio v~nga annullato dovreb– bero rivolgersi non ai tribunali degli Stati Uniti, ma ai tribunali vescovili delle loro diocesi e, in ultimo appello, al tribunale della Città del Vaticano. La causa sarebbe giudicata da questi tribunali ecclesiastici, e alla magistratura 3 Articolo 34. BiblotecaGino Bianco

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