Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo I

La costituzione dello stato tota/,itario fosse soddisfatto e si provasse a brontolare, il segretario del suo sindacato ne decreterebbe l'espulsione, e quindi tutti coloro che rimangono iscritti al sin– dacato se ne stanno beati e contenti. Gli scioperi sono proibiti e puniti con una serie severa e progressiva di sanzionì, che contemplano un massimo di sette anni di detenzione. Cosi come gli scioperi, anche la serrata è proibita. Di qui i fascisti pre– tendono che il capitale sia stato messo sullo stesso piano del lavoro. Ma una volta che non ci siano piu scioperi, la serrata diviene superflua. Inoltre la legge, mentre obbliga gli operai al lavoro sotto pena di imprigionamento, non può obbligare un datore· di lavoro a continuare la sua attività quando egli dichiari che non può piu mantenere i vecchi salari. La interruzione di lavoro allora non è una serrata, ma una chiusura dovuta a· "giustificati motivi." Quando i rappresentanti dei datori di lavoro e i funzionari che diri– gono i sindacati operai non raggiungono l'accordo, la vertenza deve essere risolta da una corte del lavoro, sia per quanto riguarda i contratti in corso di esecuzione che per quelli che siano in via di formazione. La corte è for– mata da un giudice e da due esperti, e tutti gli esperti devono essere dei laureati. In tal modo i lavoratori sono automaticamente esclusi dalla corte. I fascisti giustificano l'abolizione del diritto di sciopero mediante il se– guente teorema: Lo stato non è piu stato, cioè non è piu sovrano, se non può applicare la giustizia nei conflitti tra classi e categorie sociali, proibendo loro di esercitare una giustizia privata, esattamente allo stesso modo che ciò viene proib\tO agli individui e alle famiglie. Ma nelle vertenze di lavoro chi è lo "stato"? Nello "stato corporativo" al primo gradino si trovano gli uomini di fiducia dei grossi datori di lavoro, e i funzionari nominati dal– l'alto per dirigere i sindacati dei lavoratori, e al gradino piu alto troviamo i giudici e gli esperti delle corti del lavoro. A nessuno di questi due livelli i lavoratori hanno una vera rappresentanza. Perciò lo "stato" viene a essere la classe dei datori di lavoro. Prendiamo un esempio per mostrare come funziona il sistema in pratica. Nel marzo del 1927, i rappresentanti dei coltivatori di riso e i funzio– nari che ·dirigono i sindacati dei mondariso firmarono un contratto secondo il quale i salari sarebbero stati ridotti del ro per cento. Quindici giorni pri– ma l'inizio dei lavori, i datori di lavoro annunciarono che essi non potevano pagare i salari concordati, perché, dopo la firma del contratto, il prezzo del riso aveva subito un ribasso del 25 per cento, e chiedevano quindi una ulte– riore riduzione dei salari del 20 per cento. I funzionari che dirigevano i sin– dacati offrirono una seconda riduzione del 2 e ½ per cento. Essa fu giudicata insufficiente dai datori di lavoro. Quando· la vertenza venne portata davanti alla corte del lavoro, questa autorizzò soltanto la riduzione del 2 e ½ per cento a cui gentilmente avevano acconsentito i funzionari, e fece restttuire dai mondariso ai · datori di lavoro quanto essi avevano già percepito in ·BiblotecaGino Bjanco •

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