Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo I

Lezioni di Harvard: L'Italia dal 1919 al 1929 tuzione pubblica. Mussolini è in primo luogo il duce del fascismo e poi il capo del governo. Come capo del governo egli mette in opera la sua volontà di duce del fascismo. Tale situazione è la logica conseguenza I del fatto che Mussolini agisce come se avesse conquistato il potere con la forza armata, e il suo diritto al potere deriva dal fatto che egli è il capo delle sue proprie forze armate. Secondo una legge del dicembre 1925, "chiunque con parole od atti offende il capo del governo è punito con la reclusione o con la detenzione da sei a trenta mesi." 1 Gli autori del codice penale entrato in vigore nel 1931 pensarono che trenta mesi non erano sufficienti, e portarono il minimo della pena a cinque anni. Il potere esecutivo del governo centrale non dipende piu dal potere legislativo. Il Parlamento è privato di ogni effettiva autorità. Come membro del partito fascista, ciascun deputato è soggetto alla disciplina di partito, e ·se il segretario generale del partito decretasse la sua espulsione o lo sospen- desse, egli sarebbe z"psofacto espulso o sospeso dal suo ufficio di deputato. Se criticasse una qualche azione del duce del fascismo e capo del governo, sarebbe imputabile di "offesa" alla sua persona. Quindi, il capo del gover– no non è ·in nes~un modo responsabile di fronte al Parlamento. È il Parla– mento che è responsabile verso di lui. Ogni volta che ragioni di urgente od assoluta necessità lo richiedano, il governo può modificare una legge esi– stente in ogni ramo dell'amministrazione e promulgare una nuova legge, mediante regio decreto, senza il consenso preventivo del Parlamento. Po– sta cosf in baHa dell'esecutivo e privata di ogni potere, la Camera dei depu– tati è ridotta alla condizione di un ufficio di registrazione di leggi e decreti, e alla funzione di un grammofono per lodare ed esaltare le virtu del dit– tatore. Anche le amministrazioni locali non sono piu elettive. Esse sono rette da funzionari di nomina governativa. Tutte le associazioni le cui attività posson essere considerate ostili al partito al potere sono fuori della legge. Chiunque riorganizzi sotto nuovo nome associazioni che la polizia ha de– cretato essere illegali, diviene un proscritto. Tutte le associazioni, anche gli istituti di carità, i circoli sportivi, i circoli di bocciofili, ecc., devono essere diretti da uomini che siano ben visti dal partito al governo, e sono scelti dai capi del partito fascista. Qualsiasi tipo di manifestazione o di attività antigovernativa è severa– mente punito. Riunioni in case private sono illegali e soggette a pene severe, indipendentemente dal numero dei partecipanti, se nel corso di esse si siano tenute discussioni politiche giudicate pericolose. Tutti i mezzi di educazione e di informazione devono avere lo scopo di creare uno spirito del tutto conformato al modello eretto dal partito do- 1 Art. 9, legge 24 dicembre 1925, n. 2263. ,. BiblotecaGino Bianco

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