Il programma scolastico dei clericali scuole. Presso di noi le cose sono sostanzialmente diverse. Noi dobbiamo domandare per la nostra religione nelle scuole tutto il trattamento dovuto alla ma-ggioranza, anziché la libertà che possono ragionevolmente pretendere e richiedere presso di noi le minoranze ebraiche, valdesi ed altre. Noi dobbiamo rivendicare non solo la libertà per noi di mantenere privatamente italiano il nostro popolo, ma il dovere in tutti e nello Stato di volerlo e mantenerlo assolutamente tale. Noi ci troviamo nella assoluta necessità di dover combattere, non solamente per una posizione di libertà che equipari la religione cattolica alle religioni delle minoranze, ma per una posizione di preminenza, che appartiene di diritto al cattolicismo.4 E la "libertà d'insegnamento ... " degli altri? Questa non è entrata mai in alcun modo nel programma clericale. Per "libertà d'insegnamento," come abbiamo già spiegato, i clericali intendono la "libertà del loro solo insegnamento," non dell'insegnamento di tutti. Nell'educazione del fanciullo - scrive il Rezzara - tocca ai genitori il diritto di scegliere liberamente la scuola a cui vogliono mandare i loro figli: soltanto a tale condizione, il maestro potrà esercitare la sua funzione, di fatto e di diritto, quale delegato della potestà del padre. Ma i diritti del padre e quelli del maestro, supplente dd padre, non sono assoluti. Essi sono temperati da quelli della Chiesa e da quelli dello Stato. I diritti della Chiesa, in materia d'insegnamento, sono stati proclamati dal suo divino Fondatore, che l'ha costituita maestra universale. Si potrà chiedere se tale diritto della Chiesa sia illimitato. Rispondiamo che la Chiesa ha diritto proprio, esclusivo, assoluto, d'insegnare tutte le verità che Gesu Cristo ha insegnate e delle quali essa è depositaria e interprete. Ma il diritto della Chiesa si estende ancora alle materie filosofiche, storiche, sociali che sono connesse alle verità dogmatiche, e quando tali materie sono insegnate da maestri profani [cioè non soggetti all'autorità ecclesiastica], la Chiesa ha diritto di vigilanza in quanto esse abbiano attinenza alla conservazione della purezza della fede nella società cristiana. Per ciò che riguarda gli altri rami di cultura, nessuno può contestare alla Chiesa il diritto comune a tutti gli uomini di comunicare ad altri ciò che è vero.5 Insomma, le sole materie, che i "profani" abbiano il diritto di insegnare liberamente, sono quelle che non interessano né direttamente né indirettamente la verità della fede. Per esempio, la calligrafia, la ginnastica, la computisteria e generi simili. Per tutto il resto, cioè per gli insegnamenti veri e propri il diritto della Chiesa è esclusivo, assoluto. Quegli insegnamenti non possono essere dati che o <lal clero o da "profani" vigilati dal clero. C'è, è vero, oltre al diritto della Chiesa, anche quello. dello Stato: "diritto," scrive il Rezzara, "di protezione e di alta sorveglianza, e piu oltre lo Stato non deve andare." In che consista quella protezione e quell'alta sorveglianza nessuno scrittore cattolico si avventura mai a definire: sono parole vaghe, buttate H di mala voglia, le quali o vogliono dire solamente che lo Stato deve adoperare i proventi delle pubbliche imposte a mantenere le scuole dominate dalla Chiesa, oppure non significano assolutamente nulla. 4 Religione e Patria: questioni del giorno, Firenze, Stabilimento Tip. San Giuseppe, 1913, pp. 45 sgg. 5 Il problema scolastico nell'ora presente, Bergamo, Stab. Sant'Alessandro, 1913, pp: 103 sgg. 905 BibliotecaGino Bianco
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