Scuola privata e scuola pubblica mune difesa contro il pericolo clericale doveva venire a qualche compromesso colla teoria dell'esercizio di Stato degli anticlericali giacobini. Nacque cosf il presente sistema scolastico italiano: un sistema ecclettico e composito, in cui lo Stato ha le sue scuole indipendenti da ogni autorità ecclesiastica, ma lascia liberi i privati di tenere per conto loro tutte le scuole, di cui sentono via via la necessità, e di dare ad esse l'indirizzo che credono piu opportuno. Secondo la legge Casati, infatti, che è rimasta finora intatta per questo riguardo, è fatta facoltà ad ogni cittadino, che abbia l'età di venticinque anni compiti ed in cui concorrano i requisiti morali necessari, di aprire al pubblico uno stabilimento d'istruzione sec0ndaria, con o senza convitto, purché sieno osservate le seguenti condizioni: 1. Che le persone, cui saranno affidati i diversi insegnamenti, abbiano rispettivamente i requisiti voluti da questa legge per aspirare ad insegnare in una scuola secondaria pubblica o titoli equipollenti; 2. Che gli insegnamenti sieno dati in conformità al programma, in çui sarà annunziata al pubblico l'apertura dello stabilimento, e che ad uno stesso insegnante non possano essere affidate piu di due materie d'insegnamento; 3. Che lo stabilimento sia aperto in ogni tempo alle autorità, cui è commessa l'ispezione ordinaria delle scuole secondarie, come altresi alle persone cui il Ministro avrà data una delegazione a questo fine (art. 240). I cittadini, che abbiano ottenuta l'abilitazione ad un dato insegnamento ginnasiale o liceale, avranno la facoltà di aprire personalmente corsi pubblici intorno a quelle materie per cui avranno titolo legale sufficiente. I loro corsi saranno sottoposti all'ispezione dei Provveditori, né potranno essere chiusi che per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell'ordine morale e la tutela dei princip1 che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato o la salute degli allievi (art. 250). L'istruzione secondaria, che si dà nell'interno delle famiglie sotto la vigilanza dei padri o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia ed ai figli dei congiunti della medesima, sarà prosciolta da ogni vincolo d'ispezione per parte dello Stato (art. 251). All'istruzione, di cui nell'articolo precedente, sarà eguagliata quella, che piu padri di' famiglia associati a questo intento faranno dare sotto l'effettiva loro vigilanza e sotto la loro, responsabilità in comune ai propri figli (art. 252). Come si vede, la legge Casati non pone nessun vincolo di nessun genere all'insegnamento familiare o dato sotto la diretta sorveglianza dei genitori (art. 250, 251). All'insegnamento libero, quando sia aperto al pubblico, esso impone le sole condizioni che l'insegnante, come ogni altro professionista, sia abilitato legalmente all'esercizio della sua professione, che non faccia della scuola un centro di propaganda contro le leggi dello Stato, che insegni realmente quel che ha promesso d'insegnare nel programma pubblico del suo insegnamento. La garenzia che gl'insegnanti liberi rispettino nelle scuole aperte al pubblico queste condizioni, dovrebbe il Governo averla per mezzo di ispezioni. Ma da tempo immemorabile queste ispezioni non sono piu fatte: e molte scuole private, laiche e clericali, truffano impunemente la buona fede delle famiglie, facendo promesse di studi che non sono mantenute. La stessa condizione che gl'insegnanti s1eno legalmente abilitati, è rispetta860 BibliotecaGino Bianco
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