Gaetano Salvemini - Scritti sulla scuola

La riforma della scuola media mentre il presidente dichiara sempre con dormigliosa solennità che la formula accettata dal governo è stata approvata. Ormai mezzo secolo di esperienza - scrive il Saredo - ci ha dimostrato che con l'ordinario procedimento difficilmente una legge organica può uscire dai due rami del Parlamento. Se si volle nel 1865 l'unificazione dei Codici e l'unificazione amministrativa, si dovette ricorrere al conferimento di un mandato legislativo al Governo del Re. Abbiamo avuti, è vero, due Codici: il Codice di commercio e il Codice penale; , ma bisogna ricordare che non giunsero in porto se non in conseguenza di una deroga espressa al precetto stabilito dall'art. 55 dello Statuto, il quale prescrive che i disegni di legge sieno discussi e votati articolo per articolo: per un Codice come per l'altro il Parlam~nto si limitò a discutere e a votare solo alcune disposizioni fondamentali, e per il resto ha concesso al Governo del Re una vera delegazione legislativa.1 Non altrimenti dovrà farsi per la riforma scolastica: quando si sia costituito nel paese intorno a un programma di riforme seriamente escogitate un gruppo di persone convinte e tenaci, e queste persone si sieno assicurato nel Parlamento e nella stampa il favore degli uomini piu competenti e piu autorevoli, e sieno riescite a fare accettare il loro programma da un Ministro abile e fortunato, bisognerà che il Governo chieda al Parlamento non l'approvazione della riforma in tutti i minimi particolari, i quali del resto non potrebbero neanche essere formulati a priori in una legge; ma faccia discutere e approvare solo una breve serie di articoli sommar1, che contengano i princip1 fondamentalissimi della riforma, e chieda per l'attuazione concreta della legge una delegazione di poteri e i mezzi finanziar1 necessar1. 2 Ma a chi devono essere delegati i poteri parlamentari? Al Ministro, che può essere sbalzato dall'ufficio da un giorno all'altro, per motivi nei quali gl'interessi dell'istruzione non hanno nulla da vedere? Quale sicurezza avremmo che al Ministro, autore della legge di riforma e convinto della necessità di svilupparla con determinati criter1, non succederà a un tratto un Ministro che creda di dover dare un indirizzo assolutamente diverso ai lavori di attuazione, e magari sia contrario agli stessi princip1 fondamentali della legge, e magari sia un pasticcione qualunque buono solo a sciupare la migliore delle leggi, se gli si lascia la facoltà di fare e disfare a modo suo, senza limiti e garenzie di sorta? Uno dei peggiori malanni delle nostre scuole non è appunto l'eccessiva autorità riconosciuta ai Ministri in fatto di ordinamenti scolastici col solo risultato di vedere le scuole abbandonate alla marea ininterrotta dei decreti, dei regolamenti, dei telegrammi, delle disposizioni speciali, in cui le mutevoli opinioni di chi si trova per caso a governare sono la legge delle leggi, e nessuna buona riforma ha garenzia di stabilità? E anche ammessa la inverisimile ipotesi che il Ministro dell'Istruzione, autore della leg1 Vicende della pubblica istruzione in Italia, p. 9. 2 Questo metodo si è tenuto in Francia per la riforma del 1902. E cosi si è fatto in Italia per la riorganizzazione del servizio ferroviario. 623BibliotecaGino Bianco

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