Gaetano Salvemini - Scritti sulla scuola

Lo stato gi11ridico degl'insegnanti Congresso di Bologna, fanno giusto voto che sieno abolite le abilitazioni ministeriali. Che dire poi del deplorevole abuso, in grazia del quale individui senza laurea, senza abilitazione, senza titolo alcuno, sono ammessi all'insegnamento con grave danno della scuola e con ingiusta lesione dei diritti di tanti e tanti giovani eminenti, che consumano l'attività e l'ingegno in attesa di un lavoro che non viene? Certo gli articoli 210 e 292 di quella famosa legge Casati, che esiste e non esiste secondo fa comodo, dànno al Ministro la facoltà di chiamare a professori nei licei e negl'istituti tecnici "gli uomini che per opere scritte o per buone prove nell'insegnamento saran venuti in concetto di grande perizia nelle materie che loro saranno affidate. "6 Ma a parte il fatto che il piu delle volte sono individui tutt'altro che celebri "per opere scritte" o "per grande perizia," coloro che fruiscono di quei due sciagurati articoli, non va dimenticato che siffatti articoli furono compilati nel 1859, quando non c'erano insegnanti laureati in numero bastevole ed era necessario ed utile assumere al pubblico insegnamento coloro che avevano già dato di sé buona prova nell'insegnamento privato; continuare quindi ad applicarli con allegra larghezza anche oggi che di essi nessuno piu sentiva il bisogno, è semplicemente voler dissimulare il piu sconfinato arbitrio sotto la veste della legalità, è voler trasformare il ministero della Educazione Nazionale in un ufficio di collocamento per le persone di servizio. I concorsi Essendo molto superiore alla richiesta il numero dei laureati aspiranti all'esercizio dell'insegnamento medio, l'altissima funzione sociale della scuola e la dignità della nostra classe vogliono che gli Enti locali amministratori di scuole pareggiate e lo Stato scelgano, nella massa esuberante, i migliori. Fu perciò voto di parecchie sezioni e dei Congressi parziali di Bologna (settembre 1901) e di Palermo (maggio 1902) - e il Congresso di Firenze non mancherà certo di dare a questa giusta idea la solenne sanzione collettiva - che l'ammissione all'insegnamento nelle scuole medie non avvenga se non in seguito a regolare concorso. E a proposito di concorsi governativi è voto universale e giusto che a insegnare alcuni che sono sprovvisti del titolo d'abilitazione, ma che, dopo un esperimento piu o meno lungo, acquistano troppo comodamente il diritto di chiedere e ottenere a proprie spese un'ispezione; e gl'ispettori, che son mandati a giudicare dell'opera loro, vengono molto spesso a trovarsi nella penosa condizione di chi, combattuto fra ragioni di giustizia e sentimenti d'umanità, cede piu facilmente a queste che a quelle." E gli alunni pagano le spese della "umanità" degl'ispettori e della "indulgenza e acquiescenza" delle autorità scolastiche. 6 Nel 1902 la legge fondamentale sulla P. I. era ancora la Casati del 13 novembre 1859 n. 3725, anche se in molti titoli essa aveva ormai solo un valore storico. L'art. 292 estendeva ai professori delle scuole tecniche e degli Istituti tecnici la facoltà ministeriale di nomina senza concorso, fissata per i Licei-ginnasi dall'art. 210, riportato integralmente nel testo. [N.d.C.] 19 BibliotecaGino Bianco

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