Problemi di 1-iforma scolastica Or aggiungere a queste cause estranee alle volontà dell'alunno anche l'obbligo di scegliere la professione fino dai 1 O anni, significa pretendere dalle famiglie proprio l'impossibile: 'significa in Italia peggiorare assai l'attuale stato di cose; perché, mentre non si darebbe agli alunni della Scuola moderna quella piena padronanza del loro avvenire che essi hanno il diritto di godere piu a lungo che sia possibile, si toglierebbe questa padronanza agli alunni della Scuola classica, che oggi la posseggono intera e che preferiscono il Liceo-ginnasio alla Scuola tecnica e alla Sezione fisicomatematica dell'Istituto, appunto perché possono differire fino ai 18 o 19 anni la scelta della professione. Certo, chi entra in una Scuola moderna troverà alla fine molte maggiori comodità a passare nelle Facoltà di scienze e di medicina, che in quelle di giurisprudenza e lettere. Onde una certa scelta fino dai 10 anni in realtà si dovrà fare. Ma noi aggiungendo come materie complementari facoltative il latino nel grado inferiore della Scuola moderna, e la lingua straniera della Scuola moderna nel grado inferiore della Scuola classica, e facendo continuare nel grado superiore questi studi sempre con carattere facoltativo, 21 agevoleremo durante tutta la via i passaggi da una scuola all'altra; in modo che le famiglie non solo potranno scegliere la scuola in piena libertà col criterio della cultura preferita o delle professioni a cui esse credono di destinare in precedenza i loro figli; ma anche sappiano che la scelta non è definitiva, e che piu tardi, rivelandosi nell'adolescente repugnanze o capacità insospettate, questi avrà sempre modo di provarsi in una scuola di alta cultura diversa da quella in cui s'era dapprima incamminato. Sarebbero ammessi, dunque, alla Facoltà di giurisprudenza anche alunni, che non sapessero una parola di latino? Certamente. I giuristi hanno senza dubbio bisogno di leggere nei testi originali le fonti classiche del diritto; e questa minoranza di uomini devoti alla scienza pura sarà data dalla Scuola classica, senza escludere naturalmente che anche gl'ingegni superiori provenienti dalla Scuola moderna riescano a trovare da sé la via per supplire alla primitiva ignoranza classica; ma gli avvocati pratici, cioè la grande maggioranza degli alunni di legge, non avrà nessun biso- _gno per le necessità quotidiane della professione di risalire alle fonti del diritto classico. Anche oggi i procuratori non sono tenuti agli studi del diritto romano; e fra essi e gli avvocati non c'è che una differenza di titolo. La venuta degli alunni moderni alla Facoltà di legge insieme a quelli della Scuola classica, ci darà alcuni avvocati forniti di cultura scientifica e moderna, accanto ad altri forniti di cultura classica: i primi avranno maggior competenza nelle questioni commerciali, industriali, internazionali, ecc.; i secondi avranno migliore preparazione per trattare le questioni civili. Sarà un male questo? Del resto nulla impedisce che nel primo biennio della Facoltà di giurisprudenza si metta un insegnamento complementare 21 Vedremo fra poco come questi provvedimenti si possano prendere con vantaggio degli alunni e della scuola. 452 BibliotecaGino Bianco
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