Gaetano Salvemini - Scritti sulla scuola

Le condizioni economiche degl'insegnanti tutti i casi respingere, e non di rado sotto l'offerta di una lezione privata si dissimula un invito immorale, che la coscienza e l'onore ci impongono di rifiutare. Ed ecco delle fonti di reddito una volta notevolissime, che si sono andate via via esaurendo, almeno per tutti coloro - e sono per fortuna ormai la maggioranza - che hanno raggiunto la piena consapevolezza dei loro doveri e della loro dignità. Di male in peggio/ 3 La condizione misera e disagiata degli insegnanti è, poi, inasprita e resa addirittura intollerabile da una congerie di irregolarità, di arbitri, di abusi, di soprusi, d'ingiustizie, che, aggiunte al fondamentale disagio economico, acuiscono il malcontento e l'hanno ormai portato a tal punto, che un rimedio radicale e definitivo è diventato una urgentissima necessità. Si comincia anzitutto con la piaga dolorosa degl'incaricati e dei comandati. L'aumento costante della popolazione scolastica rende necessario lo sdoppiamento e il triplicamento di molte classi ordinarie; ma poiché i ruoli organici sono immutabili e corrispondono a un numero di scuole molto inferiore all'attuale, cos1 il Ministero, non potendo provvedere ai bisogni crescenti col personale di ruolo, deve assumere in servizio, col titolo d'incaricati, tutte le persone occorrenti. Inoltre i ministri non di rado, premuti dai troppi aspiranti e sospinti dai troppo potenti protettori, non osando introdurre nei ruoli persone senza concorso e magari senza alcun titolo accademico o didattico, le relegano per favorirle in qualche modo 3 I professori si dividevano in due ordini, i Titolari e i Reggenti, che coprivano le cattedre non coperte dai Titolari. Alcune discipline potevano essere affidate a professori incaricati, che dopo tre anni consecutivi di conferma nel loro ufficio erano equiparati a professori reggenti (art. 5 legge 23 giugno 1877). Leggi speciali, comunque, come il Regio Decreto 16 agosto 1900 stabilivano che ad alcuni professori, come quelli di scienze nelle scuole tecniche, non poteva essere conferito che il grado di incaricato. I professori titolari erano nominati con decreto regio, previo concorso. I professori reggenti e incaricati erano nominati dal ministro, i primi previo concorso per uno, due, tre anni, i secondi per uno solo. L'art. 210 della legge Casati concedeva al re, in eccezione alla regola del concorso, la chiamata di professori "che per opere scritte o per buone prove nell'insegnamento saranno venuti in concetto di grande perizia nelle materie che loro sarebbero affidate." Le promozioni potevano essere ottenute dal personale insegnante delle scuole secondarie classiche, tecniche e normali governative per anzianità o merito (art. 1 R. D. 30 dicembre 1892, n. 773). La promozione per anzianità o merito al grado di titolare non si poteva ottenere se non dopo un triennio almeno di servizio nel grado di reggente (ibid., art. 3-4). L'anno accademico era di dieci mesi e l'orario delle lezioni per ciascun docente variava da un massimo di venti ore (ginnasio), ad un minimo di quindici ore (liceo). Il trattamento economico fissato dalla legge Casati fu migliorato di un primo 10% nel 1872 (legge n. 893 del 30 giugno, art. unico), di un secondo 10% nel 1877 (legge n. 3918 del 23 giugno art. 3) e successivamente con le leggi 25 febbraio 1892 n. 71, 19 luglio 1894, n. 355 e 12 luglio 1900. Alle tabelle annesse a quest'ultima legge si rifà il Salvemini nei discorsi e negli scritti raccolti nel volume "Per la scuola e per gli insegnanti." Gli stipendi dei titolari erano aumentati di un decimo ogni sei anni di effettivo servizio. Gli stipendi dei professori reggenti non subivano aumenti periodici. Le norme precedenti erano valide, tenuto conto delle differenziazioni iniziali di stipendio per i vari tipi e gradi di scuola, per tutti i professori dipendenti dallo Stato. [N.d.C.] 9 BibliotecaGino Bianco

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