Gaetano Salvemini - Scritti sulla scuola

I Le condizioni economiche degl'insegnanti1 Il proletariato accademico2 Un insegnante, che non si sprofondi in temi letterari, artistici o filosofici, ma si occupi di stipendi, di pensioni, di sessenni, urta - sarebbe vano dissimularcelo - contro le abitudini intellettuali di molte, di troppe persone. Per il grosso pubblico, che non vive nella scuola, l'insegnante non è un uomo, che mangia, dorme e veste panni: è un essere astratto, indipendente dalle leggi fisiologiche della nutrizione, collocato in un mondo ideale, dove non ha bisogni, non ha preoccupazioni, non ha dolori e si nutre solo di bacche d'alloro e di cipresso. È quando quest'essere convenzionale scende dai cieli azzurri, dove non avrebbe da far altro che 1 Discorso pronunciato il 24 settembre 1902 al Congresso di Firenze della F.N.S.M. [N.d.C.] 2 L'ordinamento scolastico italiano nei primi anni del 1900 era organato secondo lo schema degli ultimi tre titoli della legge Casati del 1.3 novembre 1859, n. 3725: insegnamento classico, insegnamento tecnico, insegnamento elementare e normale. L'istruzione normale e complementare era stata disciplinata e riordinata in modo autonomo dalla legge organica sull'insegnamento normale del 12 luglio 1896. Istruzione classica. Fu disciplinata dal titolo III della legge Casati, estesa fra il 2 novembre 1860 (dee. commiss. di estensione alle Marche) e il 26 ottobre 1870 (R. D. di estensione al Lazio) dal Piemonte a tutte le regioni del Regno. Le leggi speciali furono fuse in, regolamento unico emanato il 20 ottobre 1896, n. 152. Essa era di due gradi: veniva impartita per il primo grado nei ginnasi, in un corso quinquennale, per il secondo grado nei licei, in un corso triennale. Mentre la legge Casati disponeva esami annuali di promozione ed esami periodici di licenza dal ginnasio e dal liceo (artt. 221-222-223-224-225-227), il regolamento unico del 20 ottobre 1894 n. 152 (ministro Baccelli) dispensava dagli esami finali di promozione e di licenza in quelle materie nelle quali gli scolari del ginnasio e del liceo avessero conseguito, nello scrutinio finale. una classificazione di sette decimi in profitto e di otto decimi nella condotta (art. 61). Con R. D. 11 agosto 1896, n. 397, il ministro Gianturco derogava a queste agevolazioni rendendo obbligatori "gli esami di licenza dal Liceo e dal Ginnasio, dall'Istituto tecnico e nautico, e dalla Scuola Tecnica, introducendo la licenza d'onore solo per coloro i quali avessero ottenuto la media dei dieci decimi nell'italiano, nel latino e nella storia e non meno di nove decimi nel complesso di tutte le materie." Riassunto il portafoglio dell'Istruzione dall'on. Baccelli questi volle tornare al sistema precedentemente da lui introdotto, estendendo la riforma agli altri istituti non classici (R. D. 14 settembre 1898, n. 432 art. 1). Il ministro Gallo successivamente con Decreto 23 agosto 1900 n. 317 abrogava queste norme, Hmitandole ai soli casi di promozione. Ugualmente abrogati furono nel 1900 dal ministro Gallo i disposti legislativi introdotti dal ministro Baccelli (dicembre 1893-marzo 1896) e reintrodotti dallo stesso (giugno 1898-giugno 1900), dopo che inutilmente li avevano abrogat~ i ministri Codronchi, Cremona e Gianturco: che esami parzialmente superati non si dovevano mai ripetere; che i giovani caduti nell'uno o 5 BibliotecaGino Bianco

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