Gaetano Salvemini - Scritti sulla scuola

Problemi di riforma scolastica I. I provvedimenti contro l'analfabetismo Mentre la legge attuale3 non obbliga i Comuni ad istituire classi elementari superiori 4a e Y, ma li costringe, quando abbiano piu di 800 abitanti, a mantenere per la stessa classe inferiore corsi maschili e femminili distinti, in modo che esistono Comuni senza classi superiori, ma coi corsi inferiori sdoppiati e frequentati da un numero assai scarso di alunni, il progetto Orlando (art. 4) stabilisce che il corso elementare inferiore è di regola promiscuo e che la separazione degli alunni per sesso ha luogo solo nel caso che il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia superiore a 70 e renda necessario, conforme alla legge, lo sdoppiamento dei corsi. La relazione prevede che nei centri popolosi, dove le scuole maschili e femminili sono complete e spesso cpntengono, contro le stesse disposizioni di legge, piu di 70 alunni, questa riforma non muterà le condizioni attuali; in quei piccoli Comuni, invece, in cui un maestro e una maestra insegnano complessivamente a poche decine di alunni, i corsi si fonderanno fra loro, e coi maestri rimasti cosf disponibili si istituiranno corsi superiori oppure nuovi corsi inferiori in altre frazioni degli stessi Comuni, che ne sieno sprovviste. Quanti saranno i Comuni, in cui avverrà questa moltiplicazione di classi? La relazione dice "moltissimi"; ma sarebbe stato bene documentare siffatta lusinghiera speranza con una statistica dei Comuni, a cui questa disposizione della legge si potrà applicare, e del numero delle classi che si potranno istituire; e se la enumerazione dei Comuni era troppo lunga, si poteva sempre compilare una statistica sommaria per provincie. Ad ogni modo, in mancanza di statistiche precise, si potrebbe a prima vista osservare che mentre nel Nord la popolazione, disseminata per le campagne e organizzata in piccoli Comuni, potrà presentare le condizioni favorevoli all'ap3 Le leggi precedenti quella Orlando furono la legge del 13 novembre 1859, conosciuta come legge Casati, e quella del 1877 del Coppino. La prima stabiliva la gratuità e l'obbligo dell'istruzione per tutti i fanciulli dai 6 ai 12 anni (cfr. Regolamento per la sqa esecuzione del 23 ottobre 1860, n. 4.336); la legge Coppino lo limitava ai fanciulli dai 6 ai 9 anni. La legge Orlando portava l'obbligo dell'istruzione fino ai 12 anni di età, proponendo ri- · medi per combattere l'analfabetismo degli adulti e prevedendo anche apposite scuole non come istituti permanenti nel nostro ordinamento scolastico ma come luoghi di cura aperti fino a quando ci saranno malati. L'obbligo dell'istruzione per gli adulti era combinato con la esenzione parziale o totale dal servizio militare. La legge Casati disponeva (art. 317) che i Comuni provvedessero alla istruzione elementare in proporzione delle loro disponibilità e secondo i bisogni dei loro abitanti. La legge Coppino statui (art. 9) un'applicazione graduale del principio di obbligatorietà: a misura che le scuole di un Comune raggiungessero una certa proporzione minima col numero degli abitanti. La legge Orlando non faceva obbligo ai Comuni di istituire corsi superiori, ma li aiutava ad ottenerli. Intanto imponeva a tutti gli obbligati di frequentare il corso superiore, dove esso esistesse, salvo deroghe ministeriali, e si preoccupava della ricerca dei fanciulli mancanti. Il ministro Orlando era d'opinione che la bontà della legge Coppino era venuta meno e che la legge stessa non era stata praticamente attuata per difetto di vigilanza da parte delle autorità. Carenza, alla quale, pertanto, con la sua proposta cercava di porre rimedio. La stessa prevista assistenza scolastica serviva a questo :;copo. [N.d.C.] 158 BibliotecaGino Bianco

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