Gaetano Salvemini - Scritti sulla scuola

I La scuola elementare La legge sulle scuole elementari' Una buona metà della popolazione italiana non sa né leggere né scrivere, parte perché non esistono le scuole in cui essa dovrebbe istruirsi, parte perché non è arrivata ancora a tal punto di civiltà, o meglio di barbarie, da sentire la necessità dell'istruzione. Le scuole, poi, che esistono, non possono funzionare bene, perché ai maestri, compensati con salari di. fame e mantenuti in condizione sociale miserevole e in molti luoghi addirittura abbietta, manca quella serena padronanza del proprio spirito, senza cui nessuno, neanche se sia un eroe, può compiere con amore ed efficacia costante il proprio dovere, manca quella esterna dignità della vita, che è indispensabile a rendere rispettata agli occhi del popolo l'altissima missione civile della scuola. Il progetto di legge Orlandd vuol combattere l'analfabetismo del popolo e la miseria dei maestri. 1 Pubblicata nella "Critica sociale" del 16 marzo, 16 aprile, 1° maggio 1904. [N.d.C.] 2 Il 30 gennaio 1904 il ministro della Pubblica Istruzione, Orlando, presentava alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 465 concernente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari. 0 IJ L'importanza della legge Orlando fu soprattutto nell'aver posto il problema delJo stipendio dei maestri come questione di Stato da risolversi, per esigenze finanziarie, per gradi. Lo sforzo finanziario dello Stato era già stato notevole con l'adozione delle tabelle stabilite dalla legge 11 aprile 1886, n. 3.798. Con la legge del 1904, oltre all'aumento dello stanziamento, si parificavano gli stipendi degli insegnanti a quelli degli insegnanti di grado superiore per la riconosciuta giustezza del principio che a parità di titolo e di lavoro dovesse corrispondere parità di retribuzione. Rimaneva da accogliere il principio della parificazione degli stipendi delle maestre a quelli dei maestri, che era pur riconosciuto giusto, ma che difficoltà finanziarie impedivano d'accogliere, dato il grave onere che ne sarebbe derivato al bilancio statale. La legge Orlando lasciava la distinzione fra corso infe.riore (le prime tre classi) e corso superiore, che già era nella legge Coppino (legge 15 luglio 1877, n. 3.968). L'art. 10 però prevedeva che dopo tre anni dalla promulgazione della legge in tutti i Comuni, dove si fossero completati i corsi elementari superiori fino alla quinta classe, si istituisse una sesta classe. Per il resto la legge Orlando si propose di migliorare, specie per quanto riguardava l'opportuna tutela governativa, le disposizioni della legge Coppino del 1877. Gli articoli della legge Orlando, citati dal Salvemini in questo suo saggio non corrispondono nella numerazione a quelli della stesura definitiva della legge stessa. [N.d.C.] 157 s·ibliotecaGino Bianco

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