Gaetano Salvemini - Preludio alla Seconda guerra mondiale

Preludio alla seconda guerra mondiale esistesse un trattato di questo genere tra la Santa Sede e gli Stati Uniti, tutti i cattolici americani, che volessero far annullare il proprio matrimonio, do• vrebbero adire non un tribunale degli Stati Uniti, ma la corte episcopale della loro diocesi, e in ultima istanza la Sacra Rota nella Città del Vaticano. Questi tribunali ecclesiastici giudicherebbero il caso, e l'unico compito del magistrato americano sarebbe quello di registrare la loro sentenza. Il Concordato contiene parecchie disposizioni, la cui forma è cos1 vaga ed equivoca da significare tutto e niente. Una di esse, per esempio, stabilisce che "sentenze e decisioni pronunciate da autorità ecclesiastiche relativamen• te a persone ecclesiastiche o religiose in materia spirituale o disciplinare, avranno immediatamente piena efficaciagiuridica in Italia anche per quanto riguarda gli effetti civili." Questo può significare che i tribunali della San• ta Sede e i tribunali episcopali possono condannare un ecclesiastico eretico o indisciplinato ad essere confinato in un chiostro per far penitenza. 12 Un'altra disposizione stabilisce che se il prete rifiuta di obbedire alla sentenza, la Santa Sede informa le autorità .secolari di questo fatto. Sarà il ribelle ca. stretto dalla polizia a far penitenza? Un'altra disposizione stabilisce che il Governo "concederà protezione agli ecclesiastici dov'essa sarà necessaria per l'attuazione del loro ministero spirituale." Queste parole possono significare semplicemente che il Governo s'impegna a proteggere il culto cattolico contro chiunque voglia distur• barne l'esercizio, e possono anche significare che la polizia sarà obbligata ad eseguire una sentenza pronunciata dall'Inquisizione contro un eretico o da un tribunale episcopale contro una signora che porti le gonne e le mani• che troppo corte. Un'altra disposizione stabilisce che il Governo s'impegna ad "impedire a Roma qualsiasi manifestazione che possa essere in contrasto con il carat• tere sacro della Città Santa." Questa vaga formula può voler dire, per esem• pio, che non si aprirà alcun tempio protestante al culto pubblico nella città di Roma, proprio come quando la città era sotto il dominio papale. Può anche voler dire che nessuna strada di Roma sarà intitolata al nome di qualche famoso eretico. O anche può voler dire che non si terrà a Roma alcun congresso religioso o scientifico che non sia autorizzato dalla Santa Sede. Nel marzo 1923 fu commemorato Ernesto Renan nella Università di Roma; Pio XI protestò, e il cardinale Vicario indisse una funzione di ripa• razione per l'offesa fatta al "centro della cattolicità" ( Civiltà Cattolica, 7. JV.1923, p. 81). Il 2 giugno 1930 fu rappresentata all'aperto in una piazza di Roma la tragedia di D'Annunzio, La figlia di /orfo. Contrariamente a 12 Nel 1929 a Malta un frate fu condannato dai superiori religiosi a lasciare l'isola. Ri– fiutò di obbedire. Data la sua qualità di suddito britannico che non aveva offeso in alcun modo la legge secolare, non poteva essere deportato. Non avendo egli chiesto il passaporto, il Governo di Malta rifiutò di dargli un passaporto contro la sua volontà: questo avrebbe significato man– darlo in esilio. Il Vaticano protestò, sostenendo che al frate era stato "impedito" di partire. Non aiutare il superiore del frate nella sua coercizione voleva dire "proibire" al frate di obbedire al suo superiore! Ne derivò una lunga e aspra controversia (C. C. MARSHALL, The Roman Catholic in the Modern State, pp. XX sgg.). B'bl 194 G' s· 1 J 1no 1anco

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