Gaetano Salvemini - Stato e Chiesa in Italia

Vescovi sovrani in chiesa, trasformerebbero la chiesa in un locale per comizi elettorali, e chiunque dovrebbe avere il diritto di chiedere la parola per contraddirli, senza essere punito per aver mancato di rispetto a un luogo destinato al culto o avere disturbato una funzione religiosa. 2 Una volta, quando c'era lotta fra autorità secolari ed autorità ecclesia– stiche, l'autorità secolare trovava sempre un "canonista traditore," che la consigliava sui cavilli da opporre ai cavilli delle autorità ecclesiastiche. I comunisti non hanno ancora trovato nessun "canonista traditore" coi fiocchi. Fin qui, poco male, se si considera poco male l'aiuto dato dai comunisti alla propaganda elettorale dell'Azione cattolica. Il male vero e maggiore comincia ad apparire, quando si osserva che le denunce comuniste non sono state affidate alla magistratura giudicante, ma sono state archiviate dai pub– blici ministeri come "irrecevibili," "inammissibili." E questo in base a una circolare del ministero di Grazia e Giustizia. E la Civiltà cattolica e L'osser– vatore romano (4 giugno )3 ci hanno fornitq il commento autentico a quella circolare ministeriale. Secondo i due organi del Vaticano, i ministri del culto non commettono nessun delitto, anche se tale fosse secondo la legge elet– torale italiana, quando cercano di "vincolare" moralmente l'elettore a votare per certi candidati e contro certi altri. Infatti i ministri del culto obbedi– scono ad ordini ricevuti dai loro vescovi. Ora i vescovi, "come successori degli apostoli, e in comunione e sotto l'autorità eminente del Sommo Ponte– fice, sono veri e propri sovrani delle rispettive chiese o diocesi (can. 9, par. I)." La sovranità della Chiesa cattolica è stata riconosciuta dalla re– pubblica italiana nell'articolo 7 della costituzione. Essendo i rapporti fra "i due ordinamenti sovrani" regolati dalla costituzione, la repubblica italiana non può esercitare nessuna giurisdizione sui vescovi. Questi sono competenti a creare nuovi "vincoli." In conseguenza ai tribunali secolari è "impedito costituzionalmente di prendere in considerazione le denunce contro i vescovi, quegli atti cioè che tenderebbero a far processare e con– dannare come delinquenti i legislatori canonisti, ancorché (come si assume a torto) i loro precetti fossero contrari alle leggi dello Stato." Il governo secolare non ha nessuna potestà diretta, né indiretta, sui vescovi sovrani e sui ministri del culto, che obbediscono ai vescovi sovrani. Con l'arti- 2 Queste idee furono riaffermate da Salvemini in una "lettera al direttore" pubblicata ne "L'espresso," Roma, 21 ottobre 1956, col titolo Gaetano Salvemini e gli abusi elettorali del clero: "Nel numero 7 ottobre del suo settimanale il signor Emilio Zecca di Roma ha ricordato che nel 1952 io manifestai l'opinione che le vecchie leggi contro gli abusi del clero in materia di elezioni si trovavano in contraddizione con la teoria che a tutti i cittadini di un paese libero debbono essere riconosciuti i medesimi diritti di libertà, cominciando d11 quello di partecipare alle campagne elettorali. "Il ricordo è esatto. Ma domando il permesso di aggiungere che non è completo. "La mia opinione, nella sua integrità, era ed è che, mentre al clero cattolico deve essere lecito partecipare alle campagne elettorali con i metodi che gli sembrano piu opportuni, né piu né meno che agli altri cittadini italiani, non abbia il diritto di fare campagne elettorali nelle chiese; queste sono dedicate al culto e non alle competizioni elettorali; qualora il clero faccia di una chiesa campo di propaganda elettorale, chiunque deve avere in quella chiesa il diritto di domandare la parola e di combattere gli argomenti dei clericali, come se si tro– vasse in una piazza qualunque." [N.d.C.] 3 .S. LENER S. J., Solidarietà coi vescovi, unità dei cattolici, in "La civiltà cattolica," 1953, vol. Il, pp. 469-86. [N.d.C.] 489 Biblioteca Gino Bianco

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