Gaetano Salvemini - Stato e Chiesa in Italia

Stato e Chiesa in Italia sotto la dittatura fascista dicasteri ecclesiastici." 13 Se esistesse un accordo di questo genere fra la Santa Sede e gli Stati Uniti, tutti i cattolici americani, che volessero far annullare il proprio matrimonio, non dovrebbero rivolgersi a una corte degli Stati Uni– ti, ma ai loro vescovi e alla Sacra Rota. La causa sarebbe giudicata dai tri– bunali ecclesiastici, e l'unico compito della magistratura americana sarebbe quello di registrare la sentenza pronunziata a Roma. L'articolo 1070 del codice di diritto canonico, cioè del codice vigente presso i tribunali ecclesiastici, stabilisce che il matrimonio tra una persona - n.on battezzata e una battezzata nella Chiesa cattolica, o un protestante o greco ortodosso convertito alla fede cattolica, è nullo. Di conseguenza la Santa Sede può annullare un matrimonio legalmente celebrato davanti alle autorità municipali italiane, qualora la moglie o il marito non fossero bat– tezzati e, non appena battezzati, ritenessero conveniente sposarsi con un'altra persona battezzata. 14 Anche in questo caso il tribunale secolare dovrebbe limi– tarsi a registrare l'annullamento del precedente matrimonio e la celebrazione del nuovo. L'articolo 1072 del codice di diritto canonico stabilisce che il matri– monio di un sacerdote è nullo. Per conseguenza l'aut~rità secolare non è autorizzata a celebrare il matrimonio di un prete spretato. Se il matrimonio avviene, la Sacra Rota può annullarlo, consentendo alla moglie di risposarsi. L'articolo 1014 del codice di diritto canonico ammette il matrimonio se– greto: esso· non è reso pubblico, e gli atti relativi sono custoditi in una speciale sezione degli archivi vescovili. Si possono cosi celebrare in Italia matrimoni, dei quali le autorità secolari non sono al corrente, ma che sono legalmente validi e rendono illegittimi altri matrimoni. Accanto a queste concessioni, formulate in termini giuridici relativa– mente chiari, il concordato contiene diverse altre disposizioni, la cui forma è cosi vaga ed equivoca, da significare tutto e niente. Una di esse stabi– lisce, per esempio, che il governo, "ove occorra, accorda agli ecclesiastici, per gli atti del loro ministero spirituale, la difesa da parte delle sue autorità. 1115 Queste parole possono significare semplicemente che il governo si impegna a proteggere il culto cattolico contro chiunque voglia disturbarne l'esercizio. Possono anche significare che la polizia ha l'obbligo di eseguire una sentenza pronunciata dall'Inquisizione contro un eretico, o da un tribunale vescovile contro una signora che porti le gonne e le maniche troppo corte. Un'altra clausola stabilisce che, "in considerazione del carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere. 1116 Questa 13 Articolo 34. [N.d.C.] 14 Nel 1853 una ebrea di Cento (negli Stati della Chiesa), abbandonato il marito per uno dei suoi impiegati cattolici, fu battezzata e chiese di sposare quest'ultimo. L'arcivescovo di Bolo– gna dichiarò nullo il primo matrimonio e sposò i due amanti, applicando il principio del privile– gium fidei: Abbé MAGNAN, Réponse à la question romaine de M. E. About, Paris, Ambroise Bray, pp. 232 sgg. 1s Articolo 1. [N.d.C.] 16 Ibid. [N.d.C.] 333 B~~liotecaGino Bianco

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