Gaetano Salvemini - Stato e Chiesa in Italia

Stato e Chiesa in Italia sotto la dittatura fascista ( Gli ecclesiastici non possono ottenere né conservare nessun pubblico impiego senza il consenso del vescovo da cui dipendono: cioè la loro vita economica è nelle mani del vescovo.) "I sacerdoti apostati o irretiti da cen– sura" non possono essere "assunti né conservati in un insegnamento. 119 ( Un uomo, il quale è stato chiuso in un seminario dai dieci ai ventun anni ed è diventato prete senza sapere nulla del mondo, resterà sotto il controllo della Chiesa per tutta la sua vita. Se cambia idea e abbandona il sacerdozio, Ja Chiesa gli impedirà di guadagnarsi il pane nel solo modo che di regola gli è possibile, ·cioèmettendosi a fare l'insegnante. Cosf sarà costretto a rimanere nel clero anche se ha perduto la fede. Io ebbi come professore di latino all'università, quarant'anni or sono, un prete spretato,1°che tutti noi rispetta– vamo altamente non solo per la sua dottrina, ma per la purezza della sua vita morale. Quel mio antico _maestro, se fosse oggi vivo, sarebbe destituito dal suo posto. ) ( Questo vuol dire che la sovranità del Vaticano non si esercita solo sul territorio della Città del Vaticano; essa esce fuori di quel territorio, e si fa sentire in tutta Italia su quei cittadini italiani, che entrano a far parte del clero cattolico. ) IV ( La Santa Sede e i vescovi esercitano la loro sovranità anche sulle scuole, che sono mantenute dal governo centrale e dagli enti locali. Il concordato stabilisce che) "l'insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica," sarà "fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica" nelle scuole elementari e secondarie. 11 Per capire che cosa significhino queste parole, basta leggere un articolo che è stato pubblicato nella rivista Ci'viltà cattolt'ca. 12 Questa rivista è edita a Roma dai gesuiti sotto il personale controllo del papa. La rivista sostiene che nelle scuole secondarie non si deve insegnare nulla di contrario alla dottrina cattolica. Perciò sarebbe bene liberare i professori di storia dal compito d'insegnare ai loro studenti la religione e la storia degli ebrei, le origini del cristianesimo, l'organizzazione della Chiesa ed altri simili argo– menti pericolosi. Queste materie dovrebbero essere affidate all'insegnante di religione, che è designato dal vescovo della diocesi. In fatto di filosofia, riconoscere i diritti ad ecclesiastici che ne siano stati ingiustamente privati da parte di enti catto– lici [ ... ]. Resta comunque sempre il pericolo che la Chiesa pretenda di modificare l'interpretazione dell'art. 23, per ottenere un braccio secolare piu robusto di quello che le viene fornito attualmente dallo Stato italiano": P. BARILE, Concordato e costituzione, in AA. VV., Stato e Chiesa, Bari, 1957, p. 69. In seguito, rifondendo queste pagine nel Preludio alla seconda guerra mondiale, cit., p. 194, Salvemini incluse l'articolo 23 del trattato fra le "disposizioni, la cui forma è cosi vaga ed equivoca da significare tutto e niente." [N.d.C.] 9 Articolo 5 del concordato. [N.d.C.] 10 Gaetano Trezza. [N.d.C.] 11 Articolo 36. [N.d.C.] 12 Religione e filosofia nelle scuole medie, in "La civiltà cattolica," 1° giugno 1929, pp. 414- 27. [N.d.C.] 331 Biblioteca Gino Bianco

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