Gaetano Salvemini - Stato e Chiesa in Italia

Stato e Chiesa in Italia sotto la dittatura fascista dronisse del potere, in Italia avevamo un sistema di quasi completa separa– zione fra Chiesa e Stato, analogo a quello che voi avete negli Stati Uniti. Tutte le confessioni religiose godevano dello stesso trattamento. Il clero cat– tolico non aveva privilegi- di nessun genere. In virtu del concordato la sepa– razione è stata abbandonata e le relazioni fra lo Stato e la Chiesa sono state poste su basi completamente nuove. III Per cominciare, i sessantamila preti e monache che vivono 1n Italia sono divenuti una casta privilegiata. Essi sono esenti dal servizio militare. In Italia, il servizio militare non è volontario. Ogni giovane, quando ha raggiunto i venti anni, deve servire diciotto mesi nell'esercito o nella marina. Questa è la piu grave forma di tassazione su tutti i cittadini. In virtu del concordato, ogni giovane italiano che si avvia a diventare prete o frate è esente dal servizio militare. Inoltre, nell'esercizio del loro ministero sacerdotale, i membri del clero sono immuni dall'imposta di ricchezza mobile. Un medico, un avvocato, un insegnante, un negoziante pagano l'imposta di ricchezza mobile sui loro gua– dagni, per quanto piccoli; un prete non la paga. Infine, un ecclesiastico che commetta un delitto non è soggetto allo stesso trattamento riservato agli altri miseri mortali. Egli è "trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico" e, in caso di con– danna, la pena gli viene fatta scontare "in locali separati da quelli desti– nati ai laici. 116 Mentre, se non erro, dovrebbe essere trattato piu severamente, in considerazione dello scandalo provocato dal suo stato di ecclesiastico. Non solamente il clero gode di questi privilegi, ma forma un corpo che è sotto la giurisdizione della Santa Sede e dei vescovi. "Avranno [ ...] senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed uffi– cialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose o concernenti materie spirituali o disciplinari. 117 ( Questo significa che i tribu– nali della Santa Sede e i tribunali vescovili possono pronunciare condanna contro un ecclesiastico che si è reso colpevole di eresia o di indisciplina; per esempio possono condannarlo a chiudersi in un convento per far penitenza. Se l'ecclesiastico si rifiuta di obbedire alla sentenza, la Santa Sede la comunica alle autorità secolari, e allora la polizia ha l'obbligo di costrin– gere il ribelle) ad entrare in un convento per farvi penitenza. 8 6 Articolo 8 del concordato. [N.d.C.] 7 Articolo 23 del trattato. [N.d.C.] 8 L'equivoca formulazione di questo articolo giustificava ancora, all'indomani degli accordi, l'interpretazione che ne dava Salvemini. "Vero è che l'interpretazione corrente di queste norme è nel senso che lo Stato non debba dare il suo appoggio alla Chiesa qualora essa pretenda di ap– plicare a carico del reo misure restrittive della libertà personale o che tocchino il suo patrimonio; ma è anche altrettanto vero che l'interpretazione corrente dichiara incompetenti i nostri giudici a 330 BibliotecaGino Bianco

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