Gaetano Salvemini - Stato e Chiesa in Italia

La sovranità territoriale sotto Pio IX l'exequatur e il placet alle nomine dei nuovi vescovi e parroci finché non fosse stato "provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla ammi– nist~azione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno" (artt. 16 e 18); dichia– rava che non era piu accordato l'appoggio del braccio secolare agli atti dell'autorità religiosa; e stabiliva che la discussione sulle materie religiose era libera. Era un passo enorme sulla via della separazione totale. Dal punto di vista del Vaticano, questa legge aveva un difetto insa– nabile: non era stata preceduta da nessun concordato. Se anche il contenuto della legge fosse stato soddisfacente, il papa non avrebbe potuto accettarla per il solo fatto che essa era una legge unilaterale. Il Parlamento italiano avrebbe potuto abolirla per sua sola iniziativa, cosf come l'aveva per sua sola iniziativa approvata. Essa metteva il papa in una situazione che, dal punto di vista logico, non poteva essere piu anormale. Il papa era un so– vrano spossessato, che continuava a vivere con la sua corte nel centro dei suoi antichi territori, circondato da ogni parte da coloro che lo avevano spossessato. Questi non gli riconoscevano neanche la proprietà della casa in cui abitava, gli concedevano solo la facoltà di "goderne" liberamente, ma lo proteggevano e lo onoravano come un ospite ecceziortale, riconoscendogli una sovranità senza territorio e senza sudditi. Ii relatore della legge delle guarentigie, nella seduta della Camera del 31 gennaio 1871, dette a questa sovranità la denominazione di "sovranità personale"; ma essa non aveva nessun precedente nella storia del diritto pubblico europeo. Pio IX respinse la legge delle guarentigie, invocando ancora una volta la dottrina che il potere temporale era stato voluto dalla Provvidenza affinché il sommo pontefice fosse indipendente da ogni altro sovrano sulla terra, e potesse cos1 esercitare in piena libertà sulla Chiesa universale la po– testà ricevuta da Gesu Cristo. 21 Si dichiarò prigioniero sotto una dominazione ostile. Per dare la prova della sua prigionia, non usd piu dal Vaticano. Rifiutò di riscuotere la dotazione che la legge delle guarentigie gli assegnava e fece appello ai fedeli di tutto il mondo perché provvedessero essi i fondi necessari per il mantenimento della Santa Sede. 22 Inoltre vietò ai sovrani cattolici di venire ufficialmente a Roma a visitare il re d'Italia: fino a quando la sovranità politica del papa non fosse stata restaurata, il regno d'Italia doveva essere considerato come un usurpatore sfornito di una regolare posi– zione giuridica nella comunità internazionale. Il clero secolare e gli ordini religiosi organizzarono dovunque, fuori d'Italia, le raccolte per l'obolo di san Pietro. Siccome era necessario tener desta in permanenza la generosità dei fedeli, la questione romana diventò argomento di sistematica propaganda. In alcune regioni della Francia, preti 21 Enciclica Ubi nos arcano Dei, 15 maggio 1871. 12 Gli appelli per l'obolo di san Pietro datano dal 1860, cioè dal tempo in cui, ridotto il potere temporale della Chiesa alla sola città e provincia di Roma, la Santa Sede non poté piu fare assegnamento sulle sue entrate tradizionali (A. CoMANDINI, L'Italia nei cento anni del secolo XIX (1801-1900) giorno per giorno illustrato, Milano, Vallardi, 1907-17, voi. III, p. 1616). Dopo il 1870 la raccolta dei fondi fu intensificata e stabilmente organizzata. 111 · 8JbliotecaGino Bianco

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