Gaetano Salvemini - Stato e Chiesa in Italia

Stato e Chiesa in Italia da Pio IX a Pio Xl getto di discussione da parte dei governanti italiani; questi non domandavano che di accordarsi col papa su un modo idoneo, che non fosse la sovranità territoriale, per garantire la sua libertà religiosa; ma quando si veniva alla ricerca di questo modo, era necessario affrontare il problema delle relazioni fra Chiesa e Stato. Allora i governanti italiani offrivano al Vaticano, in compenso del potere temporale, la separazione dello Stato dalla Chiesa, da stabilirsi all'amichevole in un concordato. Il Vaticano era dell'opinione che la separazione non era un bene, che la Chiesa potesse accettare in compenso del male rappresentato dalla fine del potere temporale, ma era un male che si aggiungeva ad un altro male. Non esisteva fra i negoziatori nessun terreno d'intesa. Il 20 settembre 1870 le truppe italiane occuparono la città di Roma. Pio IX si ritirò con la sua corte nel Vaticano, 20 e aspettò che un miracolo costringesse le truppe italiane ad andarsene via. Il miracolo non avvenne. Questo dipese forse dal fatto che il segretario di stato cardinale Antonelli non aveva fiducia che si potesse piu mantenere in piedi lo Stato della Chie– sa. Quando non c'è la fede, è impossibile avere un miracolo. Il governo italiano lasciò che il papa e la sua corte rimanessero nel Vaticano, e fece approvare dal Parlamento la cosiddetta "legge delle gua– rentigie" (13 maggio 1871). Questa legge constava di due parti: la prima riguardava la questione romana e definiva le "prerogative del Sommo Ponte– fice e della Santa Sede"; la seconda si riferiva alle "relazioni dello Stato colla Chiesa." In forza della prima parte della legge, la persona del papa era dichia– rata "sacra ed inviolabile" e le erano dovuti gli "onori sovrani" come a quella del re: il papa avrebbe continuato a godere liberamente non solo del Vaticano, ma anche del Laterano e di una villa nelle vicinanze di Roma, ed era autorizzato a tenere una guardia armata per la propria persona; il governo italiano si sarebbe astenuto dall'esercitare la propria giurisdizione, salvo se vi fosse stato autorizzato dal papa, entro il Vaticano o in qualunque altra sede che avesse dato ospitalità temporanea al papa; avrebbe lasciato pienamente libero il papa nell'esercizio delle sue funzioni spirituali, e gli asse– gnava una dotazione annua di lire italiane 3.225.000 per le spese necessarie all'amministrazione centrale della Chiesa; i diplomatici accreditati dai governi degli altri paesi avrebbero goduto, sul territorio italiano, delle stesse immu– nità che, secondo il diritto internazionale, spettavano ai diplomatici accre– ditati presso il governo italiano. La seconda parte della legge aboliva le restrizioni che limitavano il diritto di riunione dei membri del clero cattolico; aboliva il giuramento di fedeltà che i vescovi dovevano prestare al re; interdiceva ai tribunali civili di accettare reclami o appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche in materia disciplinare o spirituale; riservava al governo il diritto di dare 20 Il Vaticano è un insieme di palazzi, di giardini e altri terreni adiacenti alla basilica di San Pietro sulla destra del Tevere, che si estende su un'area di 44 ettari circa. 110 BibliotecaGino Bianco

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