Gaetano Salvemini - Stato e Chiesa in Italia

La lotta fra Stato e Chiesa in Italia beni, e incamerò il resto. Tutti i beni delle congregazioni religiose e dei ca– pitoli e dei vescovadi, meno le case episcopali, furono venduti all'incan– to. N~l 1869 fu tolta agli ecclesiastici la immunità dal servizio militare. 2 Questa legislazione si ispirava agli stessi prindpi ideali da cui i teori– ci del liberalismo in tutti i paesi deducono la separazione della Chiesa dal– lo Stato. Questi prindpi si possono ridurre a tre: 1) Il cittadino di uno stato libero ha il diritto di seguire in fatto di religione la dottrina che gli sembra vera, e nessuna legge può limitare questa libertà di coscienza; 2) I cittadini hanno il diritto di formare associazioni a scopo religioso, e la legge può sottoporre queste associazioni solamente alle stesse discipline che interdicono ad ogni altra associazione la violazione del diritto comune; 3) La legge non può concedere a nessuna associazione religiosa nessun trat– tamento di favore, perché il privilegio concesso ad una chiesa insidierebbe il libero sviluppo delle altre, mettendole· in una condizione d'inferiorità. La dottrina cattolica è agli antipodi della dottrina liberale. Lo stato non può mettere allo stesso livello la verità e l'errore, il bene e il male, il cielo e la terra, la Chiesa dell'unico Dio vero e le chiese degli dei falsi e bugiardi. 3 Una sola essendo la verità - quella annunziata dalla gerarchia cat– tolica - lo stato deve consentire che quella sola verità sia diffusa e che la sola Chiesa abbia libertà incondizionata. Questa è, almeno nei paesi la– tini, la mentalità di quei cattolici che rimangono fedeli alla dottrina uffi– ciale: dove non posseggono il monopolio, si sentono privati della loro li– bertà; dove non possono essere i padroni, protestano che sono schìavi. 4 Pio IX nel Sillabo del 1864 condannò esplicitamente la dottrina che "è da separarsi la Chiesa dallo Stato e lo Stato dalla Chiesa" (proposi– zione LV); rivendicò alle autorità ecclesiastiche il diritto di sorvegliare il re– gime degli studi, la disciplina delle scuole, la scelta e approvazione dei maestri; condannò ogni legge che riconoscesse la legalità del matrimonio non celebrato dalle autorità ecclesiastiche; rivendicò al clero il diritto di es– sere immune dal servizio militare; condannò la "libertà civile di qualsivoglia culto" e "l'ampia facoltà a tutti conceduta di manifestare qualunque opi– nione e qualsiasi pensiero alla scoperta ed in pubblico" (LXXIX); ecc., ecc., ecc. La legislazione italiana contrastava non solo con la dottrina cattolica della associazione fra la Chiesa e lo Stato, ma anche con la dottrina li- 2 Tutta questa legislazione si trova esaminata in E. FRIEDBE.RG e F. RUFFINI, Trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico, Torino, Bocca, 1893 (Appendice: "Lo Stato e la Chiesa in Italia," pp. 90-131). 3 V. DEL GIUDICE (professore di diritto canonico all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano), Le nuove basi del diritto ecclesiastico italiano, Milano, "Vita e Pensiero," 1929, p. 11. 4 Caratteristico è l'ordine del giorno votato nel 1874 dal primo congresso cattolico ita• liano: "Considerando che i governi degli Stati hanno proclamato la separazione dello Stato dalla Chiesa, per cui alla Chiesa sono venuti a mancare tutti quei sussidi che provenivano dal buon accordo dei due poteri; che in conseguenza di ciò la rivqluzione senza alcun freno osteggia la Chiesa, inceppandone la libertà e le pubbliche manifestazioni; che ridotta la Chiesa a tale con– dizione, è necessario che i Cattolici abbiano a supplire alla mancata difesa dei governi, ed opporsi con tutti i mezzi legittimi agli sforzi della rivoluzione," ecc.: Atti del I Congresso cat– tolico italiano tenutosi in Venezia dal 12 al 16 giugno 1874, Bologna, tip. Felsinea, 1874, pp. 127-28. 91 b 1otecaGino Bianco

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