Gaetano Salvemini - Stato e Chiesa in Italia

Stato e Chiesa in Italia da Pio IX a Pio XI fu dichiarato illegale; i gesuiti esteri furono espulsi dal territorio dello sta– to e i nazionali furono sottomessi alla sorveglianza della polizia; i beni dell'ordine furono confiscati. Nel 1850 il privilegio del "foro ecclesiastico" venne abolito. Con· questa legge, approvata dal Parlamento senza nessun accordo preventivo con la Santa Sede, le relazioni diplomatiche fra il papa, in quanto capo della Chiesa, e il re rimasero interrotte, e le 22 vecchie con– venzioni, che regolavano le relazioni fra Stato e Chiesa, pur non essendo esplicitamente denunciate, caddero nel nulla. In conseguenza la Santa Sede non fu piu tenuta a domandare il "consenso preventivo" del re alla nomi– na dei nuovi vescovi, e i vescovi non dovevano piu fare lo stesso nel no– minare i nuovi parroci. Ma il governo continuò egualmente a "sindacare" le nuove nomine dei vescovi e dei parroci: quando i precedenti politici dei nuovi nominati gli erano sgraditi, esso negava l'exequatur ai vescovi e il placet ai parroci, cioè non concedeva _loro l'uso della casa vescovile o parrocchiale e teneva per sé le rendite dei loro benefici come se questi fos– sero sempre vacanti. Nel 1851 le immunità tributarie furono abolite. Nel 1854 l'eccitamento al disprezzo delle leggi per opera di ecclesiastici fu sot– toposto alla legge penale. Nel 1855 gli ordini monastici detti "contem– plativi," che non attendevano alla predicazione, all'educazione della gioven– tu e all'assistenza degli infermi, furono privati della personalità giuridica, cioè del diritto di possedere, ereditare, stare in giudizio, e i loro beni furono con– fiscati. Coi redditi di questi beni, col frutto di un'imposta creata sugli al– tri beni ecclesiastici e riducendo le rendite dei vescovi, fu costituito un fon– do speciale destinato a sussidiare i parroci delle chiese piu povere. Nel 1859 l'amministrazione delle opere pie fu sottratta alla sorveglianza dei vescovi e messa sotto la sorveglianza dei comuni e del governo. Durante questo decennio fu creato un nuovo sistema di scuole medie ed elementari man– tenute dallo stato e dagli enti pubblici locali e sottratte alla ingerenza del clero; alle sole scuole governative o riconosciute dal governo fu riservato il diritto di rilasciare certificati di studio aventi valore legale per l'ammissione ai pubblici uffici e per l'esercizio delle professioni. Fra il 1859 e il 1870 tutti gli altri territori, che formavano la peni– sola italiana, si unirono con quelli di casa Savoia e formarono il regno d'Italia. Via via che procedeva l'unificazione politica, la legislazione ec– clesiastica del regno di Sardegna fu estesa a tutta l'Italia. Inoltre, nel 1865, il matrimonio davanti alla municipalità fu dichiarato obbligatorio per chi volesse dare alla propria famiglia uno stato giuridico riconosciuto dalla leg– ge civile, liberi rimanendo i coniugi di celebrare o no, oltre il rito civile, anche il rito religioso; la giurisdizione sulle cause matrimoniali fu trasferi– ta dai tribunali ecclesiastici ai tribunali laici. Nel 1866-67 il Parlamento tolse la personalità giuridica a tutte le corporazioni religiose e ne confiscò i beni, assegnando ai membri delle corporazioni disciolte una pensione vitali– zia; mise tutti i beni ecclesiastici sotto la sorveglianza di funzionari go– vernativi; assegnò a ciascun vescovado e capitolo di canonici una ren– dita annua corrispondente a un terzo di quanto avevano fruttato i loro 90 BibliotecaGino Bianco

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