Pasquale Stanislao Mancini - Discorso ... sulla questione romana e sulle condizioni ...

\ 55 sta Camera. Voi avete riconosciuto che questa legalità si fondava non soltantG> sull'articolo 82 dello Statuto, ma altresì sulla legge che aveva autorizzato il Governo del Re ad accettare e stabilire l'unione di quelle provincie per coordinarle con quelle della rimanente Italia, il che implicava facoltà di emanare tutti quei provvedimenti che all'uopo si riputassero necessari, e quella legge eta anteriore al plebiscito. Perciò si sapeva quali fossero i poteri che il Governo del Re colà andasse ad esercitare. Si fondava inoltre questa legalità sul decreto medesimo dell'istituzione della luogotenenza napoletana, cui si è dato esecuzione ed effetto in tutte le altre sue parti. ·E d'altronde , o signori, qual titolo ed autorità maggiore avrebbe avuto il Governo stesso del Re a pubblicare questi medesjmi Codici nelle Marche e nell'Umbria per organo de' suoi commissari? Egli è chiaro che non si poteva attribuire minor potere, minor facoltà al luogotenente generale delle provincie napoletane, di quello che hanno esercitato, ed, a quanto pare, senza alcun serio contrasto di legalità, quegli ono- :revoli co1nmissari del Governo delle Marche e dell 'Um-· brja. Diciamo piuttosto una parola della, convenienza e dell'opportunità di quegli atti. Quanto ai Codici , era vivo desiderio del Gabinetto centrale che prima della riapertura del Parlamento, e nell 'esercizio dei poteri straordinari confidati alla luogotenenza , q"Resti Codici fossero in quelle provincie introdotte . Tuttavia, malgrado queste istruzioni (e siede in questa Camera l'illustre giureconsulto, allora ministro guardasigilli, da cui io le aveva), io dichiarai costantemente che l'unico n1oçlo eli far accettare in Napoli quei provvedi- ..

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