Vita Nova - anno II - n. 12 - dicembre 1926

\ \, I ,. , t 146 ~ UNIVERSITA FASCISTA 286. -. ·Un esame particolare merita' la con- - gregazione di carità, la quale costituisce la base .fondamentale del sistema adott~to per l'organizzazione locale della ~enefìcenza. pubblica, _inquanto •pendiano nel rappÌ'es~ntare e difendere gli interessi dei poveri e delle istituzioni pubbliche di assistenza · e beneficenza, onde si può dire che essa è la rappre_sentante generica della beneficenza legale del che ·essa è per legge istituita in ogni comune,. comune. . . . . adempiendo . al duplice ufficio di organo legale La cura degli interessi dei poveri avviene m dell' as·sistenza e della beneficenza e di rappreSen- più modi, e così la congfegazionè : . tante generica degl'interessi dei poveri. . . a) amministra i beni che non abbiano Istituita con· legge del 1859, essa venne di- un' amtninistrazione propria. Ad essa pertanto, per sciplinata organicamente ed assunse particolare im- il disposto _dell'art. 832 del codice civile, sono portanza con la leggè del 17 luglio 1890. devoluti quelli contemplati dalle disposizioni testa- · Tuttavia, poichè la legislazione del Regno si mentarie a favore dei poveri od altre simili espresse . \ riconnette in gran parte a quelle degli antichi Stati genericamente, senza che sia determinato l'uso, Sardi, non è fuori luogo ricordare come fin dal l'opera pia o il pubblico istituto a cui favore siano ' 1717, con· editto 17 maggio di Vittorio Amedeo . fatte; o quando la persona ·incaricata dal testatore II, venivano istituite in Piemante le congregazioni . di determinarlo non voglia a non possa àccettare di carità, estese poi alla Savoia con • successivo l'incarico; ·editto 15 gennaio 1722. b) assume la rappresentanza legale dei po- '!; Esse però differivano non poco dalle odierne, veri avanti .l'autorità amministrativa e giudiziaria, i· · i~ quanto che loro scopo precipuo era semplice- non ,nel senso che essa si rende •mandataria demente quello di r~ccogliere e regolare i soccorsi gl'interessi individuali dei poveri, ma nel senso che, .. J della carità privata, distribuendoli a domicilio, per ogni qualvolta ,un interesse collettivo delle classi far scomparire la piaga dell'accattonaggio ; onde si povere sia tras_curatoo, negletto. alla congregazione potrebbero paragonare ai moderni comitati di be- di carità spetta assumerne la difesa, promovendo neficenza o di soccorso a domicilio sorti per ini- le opportune pratiche amministrative ed occorrendo \ ziativa privata. Tuttavia, avvenendo che fondazioni facendol~ vale.re in giudizio ; . di beneficenza restassero prive di amministrazione, . c) promuove i provvedimenti amministrativi alle· congregazioni poteva essere affidata la loro ge- · e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani ·, stione, e così pure erano autorizzate a tappresen- minore~ni abbandonati, .' dei ciechi, dei sordomuti tare i poveri per far valere le disposi :iJni · testa- · poveri, assumendone provvisoriamente la ·cura nei mentarie dettate a loro favore. casi d'urgenza·; " . La nostra congregazione dì carità rienti:a nella d) istituisce comitati di erogazione e di ascategoria degli enti autarchici istituzionali, pur aven- sistenza, mercè i quali sia resa più agevole la fundo una base territorialè, corrispondente .alla circo- zione sovventrice ; scrizione del comune. .• . e) svolge in genere la propria iniziativa col Essa è un organo dell'amministrazione statale tutelare mediante atti conservativi· il patrimonio in quanto adempie alle attribuzioni che le sono degli istituti di assistenza e beneficenza e col cu- . assegnate dalla legge, ma è anche persona giuri- ~are il raggiungimento dei loro fini o di quelli che · dica in quanto che, sebbene non sia per legge siano piu idonei, tenuto conto delle · circostanze. dotata di un patrimonio ·proprio, non solo è su- speci~li, provocandone la regolare' costituzione e scettiva di formarselo mediante lasciti o donazioni, l'eventuale riforma, anticipando, ove occorra, i _fondi ma la sua pe'rsonalità è un· presupposto necessario necessari. delle attribuzioni che le competono, fra le quali .. 287. -. •Essendo la congregazione di carità quella della rappresentanza giudiziale degli inte- un ente creato dalla legge con fini di interesse ressì dei poveri, che essa assume nomine proprio, pubblico e cqn funzioni obbligatorie, e ·quindi e non già quale ·organo dell'amministrazione dello rientrando per questo rispetto nella sfera degli orStato., . gani statali, la sua costituzione ed il suo funzioLe sue attribuzioni sono indicate · negli arti- namento sono disciplinati in modo u~iforme e incoli 7 e 8 della legge 17 luglio 1890, n_onmo- derogabile, a differenza delle istitùzioni pubbliche dificati dal R~· D. 30 dicembre 1923, e si com- di assistenzà e di beneficenza, per le quali, come ·Bib..ioeca Gino Bianco • I

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