Vita Nova - anno II - n. 12 - dicembre 1926

.. • ,I m2:· :·t - e e ,· BOLOGNA 145 La costituzione degli enti pubblici di assistenza e di beneficenza richiede una ·istruttoria complessa, preordinata al fine di far sì che dall'un canto la volontà privata del fondatore, in quanto miri alla beneficenza pubblica, compia opera socialmente utile, e dall 'alt.ro canto ad impedire che la .volontà stessa, per negligenza o mal volere altrui, possa essere ostacolata o allontanata dal fine . propostosi. La costituzione si inizia con quello stesso atto col quale si manifesta la volontà di creare l'opera pia, e cioè con la tavola di fondazione (atto di donazione, testamento, convenzione, ecc.), la quale deve indicare la natura dell'ente, lo scopo che si prefigge, i mezzi di cui è dotato. In base ali' atto di fondazione interviene a sua · volta lo Stato, che ne rièonosce il. fine e attribuisce all 'en~e la personalità giuridica. Ecco quanto prescrive l'art. 25 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841, il quale sostituisce l'art. 5 1 della legge 17 luglio 1890, circa la procedura da seguire per la fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza : La fondazione di. nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con amministrazione propria, è fatta ~on decreto reale, previo parere , ·del Consiglio di Sta~o. Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare . con quali mezzi si intenda adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che I'istituzione possa ricevere nell'avvenire. Il Governo può autorizzare -o negare la fondazione di istituzioni pubbliche di ass~stenza e beneficenza; contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione ·è ammesso il ricorso, anche· per il merito, al Co~siglio di Stato in sede giu- .. risdizionale. 285. - Poichè le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a clifferenza di quanto avviene per , gli enti autarchici territoriali (provincia, comune), traggono per lo più la loro origine dalla volontà dei privati, e lo Stato interviene soltanto più tardi per accertarne l'esistenza e dare ad esse il riconoscimento legale, le norme concernenti l'organizzazione e l'amministrazione delle istituzioni stesse debbono ricercarsi a un tempo e nelle leggi ' e nei rego,lamenti emanati dallo Stato e nelle disposizioni private dei fondatori. A questo riguardo può dirsi seguito dal legislatore · tende ad - .. che il sistema armonizzare la • duplice volontà, pubblica e privata, riconoscendo quest'ultima siccome quella che dà norma all'ente, I in tutto quanto non è . altrimenti previsto dalle di,J sposizioni emanate dalla pubblica amministrazione, le quali ultime débbono tuttavia prevalere ogni qualvolta assumano carattere imperativo. · Pertanto lo .studio dell'ordinamento di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza presuppone la conoscenza delle norme private e pubbliche che la disciplinano, e cioè : a) le tavole di Jondazione, con le quali la volontà .del privato si manifesta in ordine ai fini . . dell'ente ed ai mezzi per conseguirli ; b) gli statuti, coi quali la volontà del privato, mediante l'approvazione data dallo Stato, ottiene pubblico riconoscimento ; c) i regolamenti particolari dell'ente, compilati in conformità degli . statuti e approvati dal-,.. l'autorità governativa ; · d) infine le norme giuridiche ordinarie, e ~ioè l~ leggi dello Stato e i r.egolamenti generali e particolari emanati dal Governo centrale, o, nei limiti delle leggi, dagli enti autarchici locali. Le norme emanate dallo Stato, e così le 'eggi, disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in genere, e cioè in quella parte che è suscettiva di ordinamento uniforme ; le norme par~icolari ad ogni singola istituzione trovano· invece sede opportuna nei provvedimenti amministrati vi ~peciali e più particolarmente nei . singoli : statuti di ciascuna di esse. Abbiamo già detto che le disposizioni fondamentali e generali sono contenute nella legge del 17 .luglio 1890, n. 6972, modificata cfal regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2841 · I criteri fondamentali ai quali è informata la legge sono sostanzialmente questi : dettare norme, le quali, pur rispettando la volontà privata contenuta nelle tavole di fondazione e riconosciuta negli statuti, armonizzino la medesima con le finalità di pubblico interesse, alle quali devono essere informati gli enti che provvedono ali' assistenza e alla beneficenza. Perciò,.talune norme hanno •carattere precettivo e, nel tempo stesso, facoltativo, sono cioè dettate per supplire al difetto di disposizioni private, e come tali sono derogabili con disposizioni particolari dell'ente ; altre invece sono im- · perative, inderogabili, onde la loro osservanza è imposta sotto pene di sanzioni diverse. I

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