Vita Nova - anno II - n. 12 - dicembre 1926

• I . t • UNIVf.RSITÀ FASCISTA t 2 - · · ~ iRtR '• , \ I . T u·tte le altre appartengono alla seconda classe. 1 . · 283. - Cerchiamo ora, sulla scorta _della I legge, di precisare il carattere delle istituzioni pubbliche di assistenza e dj beneficenza, allo sèopo di · distinguere, fra le persone giuridiche con fini di pubblicc interesse, quelle che rientrano sotto le norme dell~ leggi dell'assistenza e della beneficenza, dalla altre. . . Come abbiamo visto la legg~ fondamentale, , . tra i fini dell'assistenza e della beneficenza, co·mprende tanto l'assistenza, quanto il miglioramento morale ed economico dei poveri.. Donde è lecito • · inferire che un'i,tituzione potrà qualificarsi di assistenza e di beneficenza, in quanto. si proponga in tutto o in parte 1 'uno o l'altro di detti scopi. ·· ·Poichè· però anche un fine parziale basta a imprimere il carattere di istituzione di assistenza e di beneficenza, ne ven·à che taiuni .enti saranno di I natura mista, e cioè con~iderati di beneficenza e I quindi sottoposti alle relative norme giuridiche per quella parte che si tiferisce a tal fine, mentre per il restante· fine conserveranno il carattere proprio di questo ; così si possono annoverare ·enti i quali sono ad un tempo, per es., istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione, ecc. ed anche di beneficenza. ' Questa circostanza merita . di essere rilevata, poichè non di rado ayviene che taluni atti di siffatti istituti non possano essere chiaramente definiti e sia quindi dubbio da quali norme giuridiche debbano essere regolati.- • · ~'assistenza ai poveri in . stato di sanità può aver· luogo mediante 1 'erogazione di sussidi, di elemosine, di prestazioni alimentari, di effetti di vestiario,. mobiglio, ricovero, e così si hanno le istituzi~ni elemosiniere, per dotazioni, i ricoveri di .mendicità; .per gli orfanelli, ecc. L'assistenza in. caso di malattia può aver luogo a· domicilio. mediante l'assistenza infermiera, ·· la s9mministrazione di medicinali, ovvero negli ospe- .• ~ .dali mediante il ricovero e la· cura. r. Il miglioramento dei poveri, dal punto di vista morale, si attua mediante istituti di educazione e d'istruzione, quali, ad es., gli asili infantili, le scuole, le borse di studio e i vari enti di assistenza ; il miglìo1amento economico mediante quelli che hanno per fine l'avviamento a professioni, arti o mestieri, quali· i collegi professionali, le colonie agricole, ecc. Tali ·enti possono avere, come si vede, caratteri comuni con altri istituti aventi sèopi diversi, .B.bl"OteèaGino _s· neo l . l'1·struzione, 1 'educazione, il credito, qua 1, per es., la previdenza, ecc. ; ma se ne distinguono per il fatto che gli uni sono a favore della generalità degli abitanti, gli altri invece a solo beneficio dei • poveri. · . , Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza sono pertanto enti _riconosciuti dallo Stato, aventi una personalità giuridica, capaci cioè di compiere legalmente gli atti necessari per raggiungere il loro fine. Esse perciò, come le persone giuridiche in genere debbono avere il triplice requisito dello scopo, ·della perpetuità e del patrimonio. Ove l'uno o 1 'altro requisito difetti, si potrà bensì verificare il caso dell'attuazione di f6rme di beneficenza,. ma non si riscontrerà l'e~istenza del- . l'istituzione pubblica, e cioè dell'opera pia. . . In considerazione di ciò la legge esclude dal novero delle istituzioni .pubbliche di assistenza e -di beneficenza : a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo dei soci, o' con oblazioni di terzi ; # , b) le fondazioni private destinate a pro' di una o più famiglie determinate non soggette a devoluzione a favore dell'assistenza e della bene- ·. ficenza pubblica ; c) le società ed associazioni regolate dal_codice civile e dal codice di commercio . Tuttavia i comitati di soccorso e le istituzioni" di cui alla lettera a) sono soggetti alla sorveglianza dell'autorità politica, al fine di impedire abusi della pubblica fiducia. ,· 2 84. ~ Circa la fondazione delle istituzioni pubbliche di assistenza ·e beneficenza bisogna osservare che essa può avvenire o a richiesta e ad iniziativa di privati, o promossa d'ufficio dal prefetto o dal sottoprefetto. 1 • Nel primo caso non basta naturalmen~ il semplice atto d'una o di più persone private per dar vita alla istituzione : occorre altresì, come per ,la costituzione di qualunque persona giuridica, l'intervento dello Stato. . L'atto' privato, col quale si fonda l'istituzione, se ne determinano gli scopi e se ne costituiscono i mezzi, è una manifestazione di volontà, che può estrinsecarsi in uno dei vari modi previsti dal diritto civile, quali il testamento, la donazione, la convenzione. T aie atto viene comunemente designato col nome di ta1'ola di fondazione.

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