Ombre Bianche - anno III - n. 5-6 - febbraio 1981

11/egalismi e droga 105 Uia sul piano tecnico-giuridico, peraltro, sono subito apparse alquanto discutibili le scelte operate nella formulazione delle norme, risultanti, alla prova dei fatti, certamente contraddittorie con gli intenti proclamali dai partiti dell'arco costituzionale che le hanno concordemente approvate, e secondo cui con esse si sarebbero tolti i ·tossicodipendenti e più in generale i consun1atori di droga, dalla condizione di illiceità penale e quindi di criminalizzazione 1ncui si trovavano sotto la precedente legislazione. Contemporaneamente, la nuova legge era diretta a introdurre una più razionale differenziazione di trattamento fra le diverse figure <leigrosso ·spacciatore e del piccolo spacciatore; nonché fra i reati relativi alle droghe considdette pesanti e quelli relativi alle droghe cosiddette leggere. Erano previsti infine interventi preventivi, curativi e riabilitativi (in taluni casi addirittura coattivi) da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti dei tossicodipendenti o talora anche dei semplici consumatori. . Esaminando l'attività d,egli organi giudiziari della provincia d_iVerona si osserva che l'entrata in vigore della nuova legge ha det~rminato effettivamente un macroscopico calo dei procedimenti penali per stur,ef acenti pervenuti alla Procura <lellaRepubblica, i quali, nel giro di due anni (1976 e 1977) si sono diijlezzati, sia come numero complessivo delle persone denunciate, sia come numero delle persone arrestate (102 denunce con 51 arresti nel 1975, 52 denunce con.26 arresti nel 1977). Parallelamente, .peraltro, notiamo che l'attività del fribunale veronese ha subito anche un processo di razionale selezione e sveltin1ento: è aumentato infatti, addirittura in termini assoluti, il numero delle persone rinviate a giudizìo, e corrispondentemente è diminuito in modo macroscopico il numero delle persone prosciolte in istruttoria nonché quello delle stesse pendenLe (dalle 58 archiviazioni o proscioglimenti in istruttoria, contro 7 rinvii a giudizio, del _1975,si arriva a soli 12 archiviazioni o proscioglimenti in istruttoria contro 18 rinvii a giudizio del 1977). . Contemporaneamente, si osserva una genera\e din11nuzione del numero delle pendenze ed un netto _syeltimento dell'attività istruttoria con un considerevole numero di rinvii a •giudizio entr·o lo stesso anno di iniL10del procedimento (dai 4 del 1975 ai 12 del 1977).. Questi dati trovano riscontro anche nella notevole 1naggiore efficienza del Tribunale nella stessa fase dibattimentale: pur diminuendo il numero degli imputati giunti a dibattimento (da 28 nel 1975 a 23 nel 1977) au1nenta in maniera rilevante il numero degli imputati per cui viene definito il giudiLio (da 5 del 1975 a 33 nel 1977): ed anche in questa fase si oserva una diminuzione delle assoluzioni, che passano da 15 (relativamente ai processi provenienti dal 1975 e da anni precedenti) a 12 (relativamente ai processi per fatti compiuti dopo l'entrata in vigore dell_a nuova legge), con-contemporaneo aumento delle condanne in tale secondo periodo (da 10 a 22). . Per ciò che riguarda infine la libertà provvisoria, si osserva un progressivo e Bi · t L t 'gj t :el]a concessione della stessa, sia nella fase istruttoria, sia

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