Il Pubblico Ministero alla contestazione delle aggravanti, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; cosicché, fra uffici e uffici di distretti diversi, e talvolta anche del medesimo distretto (allorché il procuratore generale non sa o non intende o non è in grado di ilnporre un indirizzo unitario), si alternano prese di posizioni difformi, che vanno dall'eccesso di rigore alla esagerata mitezza ed alla ingiustificata tolleranta. Vi sono poi casi che riguardano fatti delittuosi che molto facilmente si sottraggono alla conoscenza della pubblica opinione giacché non si propongono con grande evidenza, sia per l'ambiente in cui vengono commessi,· sia per le modalità di esecuzione che li caratterizzano: si pensi ai reati societari, a quelli che concernono attività economiche, a quelli commessi da pubblici amn1inistratori. Anche in tali ipotesi, le iniziative sono lasciate, senza alcun coordinamento generale che abbracci l'intero territorio della Repubblica, agli apprezzamenti dei singoli capi degli uffici delle varie procure, onde il proclamato principio dell'obbligatorietà rimane nella soffitta delle buone intenzioni del legislatore. Ci imbattiamo, infine, in fatti rispetto ai quali appare estremamente difficile stabilire una netta linea di demarcazione tra lecito ed illecito, particolarmente in un momento storico come l'attuale in cui assistiamo a profonde e radicali trasformazioni del costume e di tutti i rapporti politici, economici, sociali, familiari. E non v'è dubbio, che abbandonando l'iniziativa dell'azione penale esclusivamente alla sensibilità, all'intuito, al senso di misura e di equilibrio di ciascun dirigente degli uffici di procura, la realizzazione concreta del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale divenga assai evanescente. Le tre situazioni nelle quali ho tentato di racchiudere i più notevoli casi che si possono presentare, si mostrano nella realtà con una certa frequenza. Le cronache abbondano di esempi fra i più sconcertanti: basta citare per tutti il caso, veramente emblematico, di certe città in cui autori e compartecipi di vere e proprie rivolte contro i poteri della Repubblica non sono perseguiti, o lo sono in modo assai fiacco, costruendosi lievi capi di imputazione, mentre in certe altre città, operai e studenti che manifestano il loro sdegno nel corso di comizi fascisti (tollerati, per non dire protetti!), allorché vengono spudoratamente esaltati metodi di ideologie di quel regime, ed irrisa la Resistenza, sono incarcerati, duran1ente perseguiti, giungendosi perfino alla contestazione del famigerato art. 339 del codice penale! Le impostazioni degli uffici di procura mutano dunque, da luogo a luogo, secondo criteri di valutazioni meramente personali, che ben possono essere assistiti dalla saggezza, ma che possono· pure essere ispirati all'arbitrio. In ogni caso, qualsiasi atteggiamento è coperto _dallo scudo dell'irresponsabilità. 101
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