Nord e Sud - anno XX - n. 158 - febbraio 1973

Pasquale Curatola esempio l'Inghilterra e il Belgio, rispettosissimi del princ1p10 di eguaglianza, riconoscono al Pubblico Ministero la facoltà di discriminare i casi in cui procedere. Il nostro Costituente, distacc·andosi da tali ordinamenti, ha sancito il principio dell'obbligatorietà: e fu scelta felice, perché tesa a realizzare l'aspirazione della nostra coscienza democratica perché ogni forma di illecito fosse perseguita indiscriminatamente, senza odiose discriminazioni fra cittadini che hanno diritto a parità di trattamento. Quali strumenti sono offerti dal nostro ordinamento giuridico a garanzia dell'osservanza dell''obbligo? La risposta sarebbe assai facile anche per una matricola di giurisprudenza: il codice penale prevede e punisce l'omissione, il ritardo, il rifiuto di atti d'ufficio! E nulla vieta che si possa procedere penalmente contro un magistrato che non proceda o che mal proceda, quantunque solo una suprema ingenuità potrebbe impedire di scorgere le difficoltà ed i pericoli connessi ad una simile soluzione. Ma trascurando le ipotesi che concernono fatti di reato che si impongono con grande evidenza, e che più frequente1nente ricorrono tanto da costituire una componente costante (ad es. furti, truffe, omicidi, lesioni ecc.), restano situazioni rispetto alle quali, nell'assenza di un indirizzo unitario, il rigoroso principio dell'obbligatorietà dell'azione penale diventa molto elastico. Nella congerie delle situazioni che possono venire in luce, sembra sufficiente staccare le seguenti tre. Innanzitutto i casi in cui il magistrato.è costretto a promuovere l'azione penale solo nei confronti di coloro che dalla polizia sono indiziati quali autori di reati commessi in occasione di manifestazioni di massa: scioperi, dimostrazoni operaie, studentesche o di intere popolazioni. Ragioni che non sono certamente riferibili alla volontà degli ufficiali o agenti di Pubblica Sicurezza determinano, da parte delle forze dell'ordine, una rapida scelta sul campo: difronte alla materiale impossibilità di arrestare o denunziare migliaia di persone che hanno commesso con le stesse modalità di tempo, di luogo e di azione i medesimi fatti, si procede ad una specie di decimazione, onde la scelta dei capri espiatori è affidata alle circostanze più svariate e casuali. Con ciò non si intende sostenere che, attesa l'impossibilità di raggiungere indistintamente tutti i responsabili, non si debba colpire nessun responsabile : purtroppo qui si penetra nei domini della sorte, _che talvolta contiene una sua carica di crudeltà, ed è già molto quando non ne faccia le spese il solito malcapitato Renzo Tramaglino! Quello che vale la pena di sottolineare è l'amplissimo margine di discrezionalità che resta al magistrato del Pubblico Ministero nel concreto eserc1z10 dell'azione penale: dalla formulazione dei capi di imputazione, 100

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