Argomenti termine (sarebbe consigliabile che il periodo coperto coincidesse co·n quello del piano economico regionale) che è sia politico che tecnico. Ma v'è infine l'attuazione dei fini programn1atici e per il loro perseguim_ento alla direzione aziendale dovrà essere lasciata la massima autonomia e responsabilità ed il loro mutamer1to, anche parziale, che si palesasse necessario, dovrà provenire esclusivame11te dall'organismo societario (consiglio di amminist✓.razione e comitato esecutivo) che li aveva precedentemente approvati. È poi chiaro che la forma societaria consente di avvalersi della collaborazione e spesso di un preciso apporto tecnico-organizzativo degli altri soci. Una questione, connessa alla precedente, è quale debba essere la percentuale di partecipazione dell'Ente Regione al capitale sociale. Vi è connessa perché riprova, per altra via, l'opportunità della forma societaria. Infatti, pur essendo possibile che la Regione assicuri il perseguimen.to delle finalità da essa ritenute opportune riservandosi la maggioranza del capitale 41 , la presenza di altri azionisti consentirà diversi vantaggi. Potrà contribuire ad indirizzare la gestio11e coerentemente ai principi di economicità pur nel rispetto dei fini, anche non strettamente economici, cui eventualmente si ispiri la società. Inoltre lo sforzo fmanziario della Regione sarà pressoché dimezzato a parità di dimensioni delle capacità finanziarie della società. Altro aspetto da porre in evidenza (pur senza poterlo minimamente approfo,ndire) è quello degli 11tili. Come si ricorderà, si è detto a proposito della finanziaria laziale che essa non avrebbe scopo di lucro. Viceversa, sembrerebbe opportuno che le finanziarie regionali, pur non perseguendo fini grettamente economici mirino, così come ogni societa di capitale, anche al conseg11imento di utili. Nulla, poi, vieterebbe che tali utili, per norma statutaria, fossero destinati, in parte od in tutto, a finalità altamente sociali (centri di qualificazione professionale, fondo speciale per disoccupati ecc.); guadagnando in chiarezza e coerenza. Circa i compiti di interve11to delle finanziarie si è visto che essi risultano piuttosto ampi, spaziando dalle infrastrutture al leasing, al fac4 1 A questo proposito si noti che essendo la partecipazione dell'ente pubblico · nell'impresa a titolo privato « non sarebbe sufficiente il possesso della maggioranza azionaria, o comunque di tante azioni che pur non raggiungendo la maggioranza permettono di dominare la società, a far sì che l'interesse dell'ente prevalga sull'interesse comune dei soci» (V. OTTAVIANO, Sull'impiego a fini pubblici delle società per azioni, pag. 1028). Sarebbe pertanto « necessaria una apposita norma legislativa che, nel caso della finanziaria regionale, potrebbe desumersi dalle disposizioni che prescrivono l'assegnazione della maggioranza delle azionarie all'ente pubblico» (cfr. G0LINELLI, op. cit., pag. 189). 69 Bibiiotecaginobianco
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