Argomenti gionali 2 • Sono piuttosto precise le leggi istitutive di Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria e Marche, che prevedono 3 esplicitamente la costituzione di finanziarie regionali e prescrivono (ad eccezione dello statuto marchigiano) che alla Regione dovrà essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni delle società da essa promosse 4 • Viceversa, gli statuti di Emilia, Lombardia, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto, Toscana SO!].O un po' più vaghi, prevedendo la generica istituzione (e/o la partecipazione in essi) di enti o aziende con attività rivolte allo sviluppo economico che, per natura o per dimensione, non possono esesre delegate agli enti locali. Gli articoli in oggetto 5 non prevedono alcuna norma circa le modalità di partecipazione dell'Ente Regione, ma rimanda110 la regolamentazione della materia ad un momento successivo. Lo statuto della Campania contiene diverse norme che interessano in tema di esame: l'art. 69 prevede la possibilità di istituire enti ed aziende regionali e fa anche riferimento a società a partecipazione regionale; l'art. 1 O prescrive che l'istituzione di enti ed aziende regionali venga approvata con legge regionale; l'art. 20 elenca tra i compiti del consiglio regionale quello di deliberare sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie e di esercitare vigilanza su queste; l'art. 15 contempla la possibilità che la regione contragga mutui ed emetta obbligazioni 6 per provvedere a spese di investimento, per assumere partecipazioni ir1 finanziarie regionali costituite per il perseguimento degli artt. 4, 5, 6, 7 . ed ~ dello statuto (tra essi, solo i primi due e l'ultimo si riconnettono più direttamente ai compiti esplicabili da una fi11anziaria regionale). Quanto precede mostra che in un prossimo futuro, tra le stn1tture del sistema economico italiano, le finanziarie regionali potrebbero divenire - come è già avvenuto altrove 7 - elemento non trascurabile, per 2 Fa eccezione il solo statuto della Puglia che contiene unicamente qualche riferimento sparso agli enti ed aziende regionali ed a partecipazione regionale (art. 27, comma 14°; art. 34, comma 5° ed art. 70, ultimo con1ma); manca, però, un articolo che regoli, o preveda, la loro istituzione. 3 Rispettivamente agli artt. 69, 58, 53, 61, 52 dei loro statuti. 4 Per la Basilicata la quota maggioritaria potrà essere raggiunta anche sommando la partecipazione degli enti pubblici. 5 Gli articoli di ciascuno statuto regionale cui si fa riferimento hanno, rispettivamente, i seguenti numeri: 62, 48, 49, 72, 13, SO, 57. 6 Questa norma va ricollegata al già citato art. 10 che, tra gli atti soggetti ad· approvazione con legge regionale, include anche rassunzione di n1utui e l'emissione di prestiti. 7 Tra gli esen1pi più noti si ricordano le sociétés de dévelappement régional francesi; le S.B.I.C. (Small Business Investiments Corporations) statunitensi; le industrial estates corporations britanniche ed in generale le development corporations anglosassoni. Per un'esauriente trattazione dell'argon1ento si veda: S. SASSI, La società di partecipazione. al capitale delle minori imprese in alcune esperienze straniere ( « Rassegna Economica del Banco di Napoli », 1965, nn. 4 e 5); A. PIN, 53 Bibl·iotecagin·obianco
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