., Giornale a più voci forse alcuni preferirebbero dire, « partecipazionistica ») nella definizione e gestione degli interventi nei territorj montani. Non siamo naturalmente i soli a non nasconderci le difficoltà che su -questa strada si dovranno affrontare. Bisogna comunque osservare che i compiti che la legge vorrebbe affidare alle Comunità montane sono in ogni caso nettamente eccedenti le loro concrete possibilità - tanto attuali che potenziali - di rilevazione, elaborazio11e e valutazione delle informazioni e di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi. La legge, con notevole superficialità, ritiene superabile l'ostacolo con la costituzione, presso ciascuna Comunità, di « un ufficio e comitato tecnico »: ma dove le Comunità troveranno i quadri tecnici necessari? forse attraverso il previsto « comando » di personale da altri enti locali? La legge inoltre (art. 16) prevede che « il CIPE ... nell'elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo, disporrà che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani ». Tale disposizione è non a caso priva di qualsiasi preciso contenuto (cosa significa, infatti, « adeguata aliquota » ?). Ed infatti una norma precisa in materia sarebbe, a nostro giudizio, ingiustificata, dovendo il « quantum » di finanziamento dipendere non da astratte riserve di legge (che, come d·el resto l'esperienza insegna, non hanno mai funzionato), ma dal contenuto di specifici programmi di intervento che, per le ragioni già dette, ,devono essere di respiro regionale e comprensoriale. Un'ultima questione, infine, riguarda l'elaborazione cli una « carta della montagna» prevista dall'articolo 14 e destinata a fare il punto sulla situazione idrogeologica e sulla dotazione di opere pubbliche nei territori montani. Viene anzitutto spontaneo chiedersi a questo proposito perché, dato il costo (2 miliardi), tale carta ,debba rimanere a livello di prima approssimazione. Inoltre, è noto che queste attività di rilevazione e organizzazione diretta delle informazioni sono, tipiche delle Regioni, e vanno quindi ad esse affidate, anche se nell'ambito di un opportuno coordinamento tecnico centrale. Ma a nostro avviso le Regioni dovrebbero darsi carico dell'elaborazione di una « carta dell'agricoltura», della quale la « carta ,della montagn'a » non sia altro che una delle componenti funzionali. Oltre ai punti individuati, non mancano nel testo della legge altre confusioni, ripetizioni e oscurità di varia natura che, chi vi avesse interesse, potrà rilevare di persona. Vorremmo solo per finire osservare che leggi come questa vanno condannate non solo per l'obiettivo politico che perseguono (interventi assistenziali al posto di efficaci politiche di sviluppo) ma anche per il divorzio tra cognizioni della tecn_ica e politica legislativa che per,petuano. Inoltre leggi di questo genere offrono alle Regioni dei falsi strumenti di intervento cl1e possono, per la loro parte, contribuire a. disorientare ulteriormente i già disorientati organi regionali, inducendoli a comportamenti illogici e controproducenti. 45 Bibii.otecaginobianco
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