. - Antonino Répaci lizzato e sottoposto a unitaria disciplina· giuridica: anche il « principe » (quale organo del potere) non è legibus solutus, ma legibus subjectus. Occorre dire subito che lo Stato italiano sorto ·dall'Unità ha realizzato in assai scarsa misura questo prototipo a motivo di una congerie di ele1nenti perturbatori, che meritano di essere brevemente esaminati. 5. La mancata o scarsa funzionalità del potere in uno Stato di diritto si può ricondurre a un duplice ordine di fattori, nonostante la imprevedibile varietà delle manifestazioni concrete. Il primo di essi va individuato nella presenza di centri di potere estranei ,alla comp·agine dello Stato e che di questo condizionano l'azione, e l'esercizio delle potestà che gli sono proprie. È noto che l'ordinamento gi1..1ridico si articola in una serie indefinita di « ordinamenti subordinati », i quali, in un organismo potestativo sano, collaborano armonicamente col potere originario allo svolgimento d·ella vita co]lettiva e, ove siano in contrasto o in concorre11za con esso, vengono considerati « illegittimi » e pertanto eliminati o ricondotti nell'ambito consentito dalle leggi. E, per « ordinamenti subordinati » non si debbono intendere unicamente gli enti pubblici territoriali o istituzionali, ma tutte le possibili soggettività titolari di diritti - pubbliche o private _:__che sussistono e sorgono nel-· l'ambito di liceità loro attribuite dall'ordina-mento originario. Orbene succede spesso che taluni soggetti siano dotati di tale forza e di tale prestigio -da imporsi al potere originario e da sottometterlo al loro volere; e correlativamente il potere originario si avvale della forza e del prestigio di codesti soggetti per essere -agevolato nel perseguimento dei propri fini. Giova peraltro osservare a questo punto che il centro di potere non si identifica sic et simpliciter con la élite o classe dirigente (o. d·ominante): anzi, talora può esserne in aperto contrasto. La differenza comunque fra i due concetti è evidente: la élite esercita direttamente il potere, 11ell'a.mbito della legalità del potere stesso, che è al postutto la propria legalità. Il centro di potere agisce invece in maniera indiretta, infiuendo dal di fuori sull'attività del potere, venendo in tal modo a incidere su uno degli asp-etti di esso potere: la legalità. . Il secon-do fattore che p·uò incidere sulla corretta funzionalità •del potere è il contrasto che insorga fra organi del potere stesso, o mediante l'i11vadenza dell'uno nell'ambito degli altri, oppure a motivo dell'i?erzia di uno ·di essi, op·pure infine per la pretesa reciproca di imporre agli altri un primato. È superfluo rilevare che qui non si intende alludere ai conflitti di attribuzioni o di giurisdiztone, per risolvere i quali sono ap•prestati - negli ordinamenti moderni appositi 90 Bibliotec·aginobianco --
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