I . Il potere e la piazza zioni, non ha rilevanza di sorta per quanto attiene al concetto, gial:- ché le varie possibili suddivisioni traggo·no origine da condizioni storiche in rap-porto allo sviluppo dei bisogni della collettività. Neppure il principio della autolimitazione dell'ordinamento giuridico, enu11ciato da Georg J ellinek 4, intacca il principio dell'unità del potere, giacché l'esigenza fondamentale di ogni ordinamento giuridico originario (Stato) di contrapporre a sé in quanto agente, sé in qua11to giudicante, non implica affatto la sussistenza di una pluralità di organi e quindi di poteri, essendo strutturalmente possibile - e le società primitive ne ofrono un cospicuo esempio - che la potestà formativa della volontà collettiva (legislazione lato sensu), la potestà esecutiva e quella giurjsdizionale siano esercitate da uno stesso organo (capo tribù, mo11arca ecc.) e siano quindi assommate in un unico potere. Conseguentemente il principio della « divisione dei poteri » non attiene al concetto dello Stato in quanto concetto, ma attiene a una forn1a storicamente determinata di Stato, il cosiddetto « Stato di diritto ». 4. Sembra implicito, alla stregua di quanto fin qui argomentato, che le alterazioni patologiche di cui si parlava poco fa, concernono i11 misura primaria la struttura del potere e, ovviamente, finiscono col riflettersi sulla struttura stessa dello Stato. Tuttavia non è concettualmente corretto parlare di « Stato forte » e di « Stato debole », in quanto la forza e la debolezza attengono all'esercizio concreto delle sue funzioni e quindi alla maggiore o minore funzionalità degli organi del potere: e ciò vale anche nel caso che la loro origine consista in lacu11e o insufficier1ze dell'apparato legislativo, poiché in ultima analisi queste lacune e queste insufficienze sono sempre addebitabili a i11erzia o a paralisi degli organi del potere. Poiché in queste note l'indagine si limita ali' ordinan1e11to politico del nostro paese, occorrerà innanzitutto determinare a quale tipo statuale questo ~rdinamento appartenga. Senza tener conto per ora del periodo fascista, che esige una trattazione particolare, non è dubbio che, per le sue origini e alla stregua delle enunciazio,ni fondamentali contenute nelle sue tavole costitutive (Statuto albertino, Costituzione della Repubblica), il nostro ordinamento intende realizzare quella particolare tip·ologia che viene definita « Stato di diritto ». Lo « Stato di diritto », quale teorizzato dal pensiero liberale e sancito i)1 molte moderne costituzioni, vuol essere quell'ordinamento giuridico nel quale sia bandita ogni traccia di potere personale e dove ogni elemento - dal capo dello Stato al più umile soggetto - sia istituziona4 G. JELLINEK, Dottrina generale dello Stato, trad. it. 89 · ibliotecaginobianco
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