.. I _4rgon1enti emanare dai rappresentanti eletti dal popolo; ma questi appaiono sempre meno in grado di risolvere, nella forma di legge, problemi di una vastità e difficoltà tecniche certamente rilevanti. La soluzione largamente diffusa nella maggior parte degli Stati moderni è, quindi, nel senso dello sviluppo della legislazione delegata: « questa delega ha posto un grave dilemma: o rispettare la tecnica democratica di formazione della legge, col rischio di frenare pericolosamente il lavoro legislativo; o assicurare quest'opera a misura degli imperativi dell'ora, ai margini della tecnica democratica. E ognuno dei termini del dilemma si richiama egual1nen te alla democrazia: il primo ad una concezione classica che esige l'intervento p_ermanente della rappresentanza nazionale; il secondo ad una concezione più moderna per cui il compito più importante di un regime è di assicurare una produzione legislativa capace di soddisfare le aspirazioni popolari » 19 • In Italia la normazione delegata non riesce a trovare quel diffuso consenso che già - intorno al 1865 - portò alla emanazione delle leggi fondamentali dello Stato unitario. Le ragio·ni sono i11nanzitutto, nel sospetto che il Parlamento - specie nei gruppi minoritari - nutre verso qualsiasi ampliamento dei poteri dell'Esecutivo, e d'altronde bisogna riconoscere che il Governo della Repubblica ha sinora fatto della delega un uso quanto meno discutibile. Un esteso decentramento normativo costituisce comunque il rimedio più adatto per un Parlamento oberato di compiti, e non si può dire che manchino gli strumenti adeguati: delega al Governo, potestà regolamentare, normazione regio11ale. Sembra piuttosto che manchi al Parlamento la volontà politica di rendere possibile questo decentramento. Ma « se si vuole salvaguardare l'effettivo esercizio della funzione normativa del Parlamento, concentrando in esso la produzione di interesse generale e di realizzazione effettiva della determinazione dell'indirizzo politico, l'unica soluzione è ripartire la produzione normativa fra vari organi, v.ell'ambito delle competenze di decentramento normativo già previste dalla costituzione; o se queste non bastassero, introducendo coraggiosamente n11ove ripartizioni di competenze fra Parlamento e Governo, fra Parlamento e altri organi » 20 • In un discorso sulle funzioni del Parlamento il problema della rappresentanza assume un rilievo centrale, perché è attraverso il procedi~ mento rappresentativo che le assemblee legislative sono legittimate ad 19 Union Interparlementaire, Parlements, P.U.F~, Paris, 1961, p. 132. 20 A. PREDIERI, « La produzione legislativa» cit., p. 261. 77 Bibiiotecaginobianco
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