Nord e Sud - anno XV - n. 107 - novembre 1968

Francesco Barbagallo posti alla Can1era dei Comuni, che rende possibile un « conversational style », fatto di rapide interruzioni e frequenti scambi di battute. Le funzioni tipiche delle istituzioni parlamentari, nel giudizio della recente letteratura europea (Finer, Bobbio, Vedel), · si possono ricomprendere in quattro momenti fondamentali: a) la legislazione; b) il controllo del Governo e dell'amministrazione; c) lo svolgimento della linea politica (o funzione di indirizzo politico); d) la designazione dell'Esecutivo. Riguardo all'ultimo punto è facile osservare che si tratta di una funzione sempre più sfuggente ai poteri parlamentari: sia in Inghilterra, dov'è ormai attribuita direttamente al corpo· elettorale, sia nei paesi a sistema assembleare, le cui crisi di Governo muovono dalla responsabilità dei partiti, al di là dello specifico ambito parlamentare. Questi mu.tamenti corrispondono evidentemente ad un positivo processo di allargamento del sistema democratico, condizionato però nel seco11do caso ad un parallelo sviluppo strutturale e funzionale dei partiti politici. Quanto poi alla « funzione di indirizzo » o di svolgimento della linea politica, non può negarsi che la « alta direzione politica » di ct1i parlava Jellinek viene oggi esercitata in misura molto• limitata dalle Camere, che rimang.ono spesso estranee a processi decisionali di rilevanza ge11erale, i quali, pur interessando l'intera comunità, vengono realizzati per iniziativa di autonomi centri di poteri, economico o tecnico. È soltanto• nel XVI secolo che la legislaziorie comincia ad apparire un attrihuto della sovranità, e che Jean Bodin, modificando un precedente giudizio, può sostenere che il potere di elaborare norme vincolanti per la comunità configura una peouliare caratteristica della potestà statale: l'importanza della legislazione nella vita politica di uno Stato vie11e, nel prosieguo, affermata dai maggiori teorici del costituzionalismo. Resta da ricordare comunque che il potere legislativo fu acquisito dal Parlamento nel senso di una contrapposizione e quindi di u11a limitazione del potere regio: il diritto infatti nasceva dalla consuetudine attraverso un procedimento euristico di competenza giudiziale. Soltanto in tempi recenti ha preval,so una concezione « volontaristica » del diritto, inteso come risultato del lavoro legislativo delle assemblee rappresentative; sicché è profonda·mente mutato l'intero « quadro » della legislazione, come pure modificato appare ora lo stesso assetto costituzio-nale. Il senso originario di tutto l'edificio costituzionale - ricorda il Sartori - era ~i impedire l'arbitrio nella creazione della legge e quindi, per questa via, di arrivare concretamente a uno Stato di diritto nel quale anche i governanti fossero sottoposti alle leggi. << Oggi invece l'affermarsi di una concezione volontaristica del diritto - implicita nella pro,miscuità 74 Bibiiotecaginobianco

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