Nord e Sud - anno XV - n. 107 - novembre 1968

Leo Solari Non si può natu,railmente ignorare che la reailizzazio,ne di iniziative comuni e la co·ncentrazione a livello europeo, di attività dell'impresa pubblica, trova tra i suoi ostacoli il limite rappresentato dall'anacronismo delle discipline societarie nazio,nali, che ancora oggi tendono,, per qua,nto· riguarda le imprese a capitale straniero, a ricol,legarsi a vecchie politiche di difesa de1 ca,rattere nazionale delle società. Una certa sorta di xenofo,bia giuridica è stata superata da tempo, nella storia dell'Europa moderna, attraverso un'azione che via via ha portato a riconoscere nella maggior parte ,dei co·dici 'la parificazione dello• straniero, escluso dal godimen,to dei diritti pubblici e politici, per quanto ?ttiene ai diritti civili. No11 sembra co,n:eiliarsi co·n questa evoluzione il fatto che le società per azio,ni e g,li enti eco·nomici siano ancora consi- .. derati « stranieri » nei no1 stri ordi,namenti, sebbene operino su'l terreno del diritto privato; le remo,re che incontra la piena attuazione dello stesso « diritto di stabi 1 limento » sancito dal Trattato di Roma stanno a dimo-strare che anche sul pian·o co,munitario resiste tenacemente la tendenza a considerare stra-niere le società deg,li altri paesi membri ed a porle in co·ndizione di meno·mata capacità giuridica 1 • Per un pieno superamento di questa situazio11e occorre che si pervenga ad u,na base co,mune di discipli,ne societarie per quanto attiene a forme e requisi,ti di costituzione, alla struttura ed ai princip·ali atti che rego1 lan·o la vita delila società per azio•ni. Ciò no,n può .non riguardare anche le eventuali discip 1 line speciali della partecipazione azionaria pubblica, dove la divergenza di schemi e soluzio 1 ni è fo,rse anche maggiore. Che questo avvenga in via di armonizzazione legislativa, sulla base di direttive co,munitarie o, invece, sulla stra·da indicata .dai partigiani di uno statuto di società commerciale -di dirit,to, europeo· è relativamente secondario. Il punto centrale è rappresentato dal fatto che, finché in questo campo no,11si penrenga i1n uno modo o ne1,l'·altro a un alli11ea1 È noto che, oltre alla ritardata attuazione concreta del diritto di stabilimento, uno degli ostacoli a quello che si potrebbe immaginosamente definire un effettivo « mercato comune europeo delle im-prese » sia rappresentato precisan1ente dalla più o meno giustificata diffidenza ad avventurarsi in campi normativi malnoti, o densi di incognite, quali quelli degli ordinamenti stranieri. Non si tratta solo della diversa disciplina delle società per azioni e della quotazione in borsa dei titoli, che ora rappresenta un intralcio, ora costringe a minuziose pattuizioni di cautela, ogniqualvolta si acceda a combinazioni di capitale su base plurinazionale, anche nell'ambito della Comunità: e ciò nonostante il fatto che gli orclinamenti degli attuali Stati-membri siano tutti a base codificata (qualche ulteriore problema tecnico si presenterebbe con l'accesso di paesi di common law). Si tratta anche del riflettersi sulla disciplina societaria di tutta una serie di altre norme e principi, spesso di ordine pubblico e quindi non derogabili dalle pattuizioni statutarie che intervengano in sede di costituzione o fusione di società. Si tratta, aspetto ancor più importante, di un diverso quadro di amministrazione pubblica dell'economia. 124 Bibliotecaginobianco

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