stantesi nel desiderio di saper sempre con precisione che cosa si deve e che cqsa non si deve fare, e di tenere la coscienza in regola come se si trattasse di un registro di contabilità. Anche questa polemica, pur nei vari aspetti che assume, risolleva di volta in volta la bandiera dell'interpretazione dello <, spirito>>della moralità, contro la grettezza legalistica della « lettera » dei ~uoi precetti. D'altra parte, nello stesso campo più specificamente giuridico questa contrapposizione manifesta il suo influsso attraverso la continua ricerca della voluntas legis, dell'intenzione del legislatore, anche al di là di ciò che può apparire immediatamente significato dalla lettera della sua norma. Il legislatore non può aver previsto tanti casi del futuro; si tratta quindi. di ricostruire il suo intento, e di immaginare come avrebbe preferito che, di fronte alla nuova circostanza, fosse stata specificata e applicata la sua volontà di legge. Anche qui si parla, quindi, di necessaria interpretazione dello «spirito>> della legg~, al di là della sua <<lettera». Questa interpre- ,tazione può aver maggiore o minore latitudine, e può essere variamente disciplinata nei diversi ordinamenti giuridici. Ma non c'è dubbio che, in og'ni caso, la considerazione dello spi.rito della legge viene sempre invocata come il necessario e superiore correttivo di quanto appare manchevole nella sua lettera. Si vede quindi come assai vari siano i motivi che, nella discussione dei problemi morali e giuridici, si richiamano all'idea della superiorità dello <<spi.rito» alla «lettera». Una ricerca che ne seguisse minutamente gli sviluppi, e i reciproci influssi, risulterebbe probabilmente in un quadro storico assai complesso. C'è tuttavia in esso un aspetto generale, che si può rilevare fin da principio. Più l'antitesi dello « spirito>> alla « lettera » si manifesta' in campi m cui le esigen~e specificamente giuridiche si fanno valere oltre quelle universal~ente morali, e più la « lettera» ha, per così dire, un suo diritto, un terreno da difendere legittimamente. La formulazione della norma di un codice può non essere sufficiente a indicare come si deve decidere un caso. Occorre, quindi, un'interpretazione del suo spi.rito. Ma questa interpretazione deve a sua volta assumere veste in una lettera, la quale potrà magari non essere più sufficiente di fronte a una situazione futura, ma, intanto, [30] Bibliotecaginobianco
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