Nord e Sud - anno III - n. 22 - settembre 1956

iriadempienti. Considerando infatti i rapporti tra il numero dei .p. rovvedimenti adottati ed il numero degli accertamenti eseguiti dall'Isp·ettorato presso le aziende ispezionate per il controllo dell'osservanza delle varie leggi, tali rapporti assumono valori 1n'aggiori per l'Italia meridionale rispetto· alle altre zo,ne, sia che riguardino il complesso dei provvedimenti adottati (diffide e prescrizioni e contravvenzioni), sia che riguardino una sola specie di detti provvedimenti. In particolare: nelle regioni settentrionali il rap•porto medio tra gli accertamenti eseguiti, sia nelle ispezioni su denu,ncia che nelle ispezioni d'iniziativa, ed il totale dei provvedim~nti adottati è di 32,92 per ogni 100 accerta1nenti; il rapporto medio tra gli accertamenti e le sole diffide e prescrizioni, di 25,49, ed il rapporto medio tra gli accertamenti e le sole , contravvenzioni di 7,43; nelle regio,ni centrali tali rapporti medi sono rispettivamente 46,66 - 36,91 - 12,75; nelle regio·ni meridionali i r~pp·orti sono: 70,37 - 48,18 - 22,19 per ogni cento accertamenti. Anche per quanto concerne, i,nfine, i riecuperi di somme effettuati dagli Ispettori del Lavoro direttamente in favore di lavoratori (differenze salariali, assegni familiari, ecc.), tali recuperi hanno riguardato le zone dell .Italia meridionale in una misura che è notevolmente superiore a quella delle altre zone, risultando di L. 145.964.360 per l'Italia settentrionale (1'11,58% del totale), di lire 179.765.617 per l'Italia centrale (il 14,27%) e di. lire 934.200.114 (il 74,15%) per l'Italia meridionale. Miniere FRANCO Bozz1N1, Sulla legge siciliana co,ntenen.te disciplina della ricerca e coltivazione delle srostanze minerali in, Sicilia, in « Industria Mineraria », N. 6, Giugno 1956. L'A., .nell'intento di formulare una valutazione della nuo,va legge mineraria siciliana e in considerazione dei problemi e conflitti di interesse cui potreb~e dar luogo in linea di ipotesi la sua applicazione, si p,one il quesito se « una legge siciliana legittima dal pu11to di vista costituzionale ma. eventualmente collidente con gli interessi dello Stato non possa in alcun 1nodo essere fermata, debba per fo1 rza sopravvivere e spiegare i suoi effetti che possono essere, per mera ipotesi, anche gravemente lesivi di interessi sezionali che, tuttavia, lo Stato ritenga meritevoli di protezione nell'interesse, superiore o generale del Paese». L'esame delle norme s.ui rapporti tra legislazione regionale e statale nonchè di alcu,ne disp,osizioni contenute nella nuova legge mineraria siciliana induce l'A. a rispondere negativamente al quesito. Le conclusioni finali sareb'bero pe_rtanto le seguenti: a) mancherebbe innanzi tutto una_ obiettiva giustificazione della nuova legge regionale [100] i3ibloteca Gino Bianco· . .

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