Critica Sociale - Anno XXIV - n. 6 - 16-31 marzo 1914

CRI1'1CASOCIALE 85- che per dimostrar.e che il Giolitti, con l'etichetta· quasi· radicale, non è che un commesso clerico-militare, 'si debba ricorrere al' paragone con il Cavour. Così ·per convincere i guardasigilli succeduti ,.allo Z~nardelli di m~la fede, bisogna ricorrere al parag:one èon lo Zanardelli. Vendette della storia, .!> nòn piuttosto ricorsi inevi– tabili cji VichiaM memoria? ,·Umiliante è in ogni ·modo 'dover·r-i'farsi ·un passo in• .dietro per dimostrare che una generazione già scom– :parsa aveva un pensiero di maggior civjltà della nostra, 0,·. almeno,. uomini già scomparsi, avevano dei bisogni della civiltà più esatta percezione che. non i viventi. 1v,[a tant'è; molte riforme si ottengono fa,cendole appa– rire non temibili con .l'esempio del passato. Pare che l'uomo si fidi assai_-.piil del passato che del presente. Dunque torniamo allo Zaoardelli! I nostri sapientis– ~imi reggitori non isdegnino di compiere. quello che un ~o~o posto d~ essi ~~gli al 1 t!J-l}av~v 1 a J,Ilanifesta~o,, \li -voler compiere I Le diffidenze conservat~ici, Selflptie vigili ad ogni accenno di novità, possono tranquil– lirsi: ·sono, in sostanza, le idee d'un Q1orto che po– niam.o avai;,.ti, e d'un morto che 11011 ha mai destate le ,paure del sovvertimento sociale. Oh, basta il codice suo penale a rassicurare i timidi! . * ** Prima -condizione, frattanto, di un soddisfacente as– setto gfodiziario, lo svecchiamento del pe·rsonale. Svecchiare significa epura·re. Nessuno disconosce che dal 1890 in poi (dalla ri– forma cioè Zanardelliana), sono entrati nella magiRtra– tura elementi nel lor complesso molto migliori di quelli che ci stavano, e che dopo 24 anni dovrebbe. pur e1:1- sere venuto il momento di eliminare, sen1/,acreare casi pietosi, senza recar danno a nessuno. Basterebbe porre il limite cli età a 65 anni per tutti per ottenere meccanicamente l'e_purazione del perso- nale. 0 _ · ;Ed epurato cosi il personale, 'bisogna che· i giudici · abbiano indipendenza .effettiva e. non debbano ricono– scere altro su-periore che la propria coscienza nei limiti , della legge. Nes~una preoccupazione di carriera deve assillarli. La funzione richiede tranquillità assolata di animo .. Garantita l'entrata in magistratura a chi solo ne è degno, per es., ammettèndo soltanto gli avvoçat-i dopo un effet~ivo esercizio di sei a'nni e . dop-6 superato un Asame teorico-pratico ·di ·concorso, occorre che i giu– dici siano ritenuti tntti uguali per valore, cultura, la– boriosità. La sola anzianità deve .regolare meccanica– mente il passaggio di grado e i gradi non devono essere più di tre: giudici, di prima istanza, di seconda•istanza, di terza istanza (per il civile) o di cassazione (per il penale). Cotesta semplicità de' gradi permetterebbe la spe– cializzazione dei giudici nelle supreme corti e l'appa– gamento di reali bi!jogni di intere popolazioni, essendo risaputo che l'Italia met·idionale difetta di corti d'ap– pello, mentre vi abbonda grand_emente la materia. . Cdn la abolizione già compiuta del grado di pretore e la cosidetta legge del giudice unico, diventa di una semplicità evidente considerare come giudici tutti di un medesimo grndo (giudici di prima istanza) sia i giudici di mandamento sia quelli di circondario; e si presenta come corollario logico il sopprimere i tribu– nl\li minori, che non avrebbero -più ragione di esistere · ·oteca Gino Bianco e non rispo_ndere·bbe,ro più. ad alcuna necessità, una ·volta ·ohe .i_giudici di prima istanza, -sia nei mauda– ,menti sia nei circondari, av-rebber·o la ,m~desima com– petenza. ,Gli interessi locali ndn soffrirebbeco il più piccolo _spostamento, ·nonchè danno, e-anzi le provincie avrebbero il beneficio ideale; massimo, di un giudice che offra le stesse garanzie di quello dei più grandi centri, laddove, con la divisione attuale fra i pretori e gli· altri magistrati, si, dà un •giudice di scarto ,alle po– polazioni 'dei mandamenti rurali. Poi, giudici di seconda istanza . . Le corti d'appello attuali .diventerebbero corti. di seconda istanz·a. La perequazione del lavoro e le -varie necessità regionali porterebbero quindi a creare nuove corti in centri d·ove tutti riconoscono esservi un bisogno impr.escindibile, come Bari, Trani, Potenza, occ. Le corti di terza istanza sarebbero le stesse corti di cassazione regionali attuali, già ristrette a conoscere d!=)llesole materie· civili., Con questo singola1:issimo be– neficio de1le popolazioni: ·che giudicherebb.ero in terza e ultima istanza e cesserebbe lo sconcio dal cassare e rinviars ad altra corte di appello o secon?a istanza, ,cosi che le cause non son mai finite e soltanto chi ha: larghi mezzi economici può percorrere tutti i gradi e stancare e vincere l'avversario. · .E sarebbe finalmente unificata la Cassazrone sul serio. La quale Cassazione corrispbndt>rebbe nel penale, alla terza istanza per il civile e però i magistrati di Cassa– zione sarebbèr? parificati a ·quelli della terza istanza, specializzandoli tutti: i penalisti ·alla Cassazione, i ci– vilisti alla terza istanza. P1,esenterebbe così l'ordinamento giudiziario una or– ganicità, dalla quale appare ragionevole attendersi ot– timi risultati di funzione. Ma, come si è detto, cotesto ordinament9 presup– pone una rigorosità di scelta che difficilmente può o.ti tenersi col solo sistema del concorso. Giovani, che non siano, dopo l'Università, passati per il tirocinio, fattivo di educazione e di cultura, d'avvocato, non possono· presentare garanzie sufficienti quali è giusto preten– dere da chi viene dalla società investito del maggior potere sociale, del compimento di un · dovere, sopra tutti gli altri arduo e penoso. E forse, per i giudici di terz;1.istanza e di Cassazione, sa_rebbe pur anco neces– sario esigere di più . .A niuno pu,ò sfuggire eh.e i po– chissimi alti magistrati venuti dalla cattedra sono il maggior lustro della Corte Suprema: valga per tutti .ricordàre ·n Mortttra. ' Ma non conviene domandar troppo, quando chi deve dare non vuol dare proprio nulla. · .Ai Governi borghesi preme· di avere una magistra– tura solo di nome. Preme che in fatto i gindici siano poveri impiegati, .che tutto debbano attendere dal fa– vore del Governo. .Per ciò non pare il momento di chiedere il giudice elettivo, nè di esigere un giudice di Stato, nelle .Alt!l Corti, che venga dalle Università. · Ma questo, che, sulla falsariga dei progetti Zanar-, delliani, ci siamo limitati ad esporre, costituisce il mi– nimo acc·ettabile per far ces8are il danno e la vergc– gna sommi del presente disordine giudiziario. Chi non sente tutto il disdoro e l'incalcolabile pregiudizio di legittimi e sacrosanti interessi, che deriva dallo stato attuale di cose nell'amministrazione della giustizia, non merita il nome di uomo civile. La civiltà impone obblighi ai quali non è dato sfug– gire, pena la decadenza nazionale.

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