Critica Sociale - Anno XIX - n. 5-6 - 1-16 marzo 1909

82 CRITICA SOCIALE i lavori dell'arte del merletto), <lobbiamo però ri– tenere che in esso sta un principio di ritorno al periodo barbarico clell'irnlustrialismo, oon tutti i pericoli <lei periodi barbarici. E. BER'l'ARELLl. SOPRAVVIVENZE ANACRONISTICHE nel contratto di lavorodella genie di mare Se il diritto marittimo è quasi per intero un diritto di eccezione, ciò deriva, in gtan parte, dalla singolare eccezionalil,à dell'ambiente stesso nel q'uale l'attività. economicn 1 a cui osso sovrasta, si svolge. :Main qualche parte deriva anche eia! fatto che - ovunque l'uso di mi– sure eccezionali sia necessario - i vi l'abuso è sicuro. F, invero la conservazione totale di una tradizione è grandemente facilitata se ragioni intrinseche particolari ne esigono una conservazione parziale in un ambiente determinato. Questa duplice origine del carattere di eccezione 1 pro• prio al diritto marittimo in generale, si scorge in ispe– cial modo in quella sua parte che regola il contratto di arruolamento. Sotto l'aspetto giuridico, come sotto quello economico, la locazione d'opera dei marinai è disciplinata dalla leggo seconclo criteri che, per qualsiasi altra cate– goria di lavoratori, verrebbero giudicati come residui d'ancien régime. ][a, mentre quanto si riferisce allo ape• ciale trattamento giuridico (diserzione, ammutinamento, congedo Immediato, ecc.) viene giustificato - se non altro, sino a un eerto grado - da quelle eccezionalissime couclizioni d'ambiente che dicevamo, altrettanto non J>O· trebbe dirsi di alcune dispoelzioni che toccano pili da vicino la condizione economica del marinaio. Fra queste, due maggiormente si distinguono per la crudeltà loro (v. art. 535 e 607 Co<I.comm.); ed è questo un momento opportuno per discuterne, giacchè adesso, 11011 soltanto è in corso la re\·isione del Codice per la Dlarina mercantile, ma. inoltre una larga Commissione di giuristi, di parlamentari e di magistratl va giusto studiando le riforme da introdursi nella legislazione di diritto privato. La. nomina di questa Commissione - che risale al settembre del 1906 - fu non trascurabile merito del compianto ministro Nicola Gallo, il quale ebbe la rara audacia di apertamente denunciare, in un documento ufficiale, l'anacronismo degli attuali nostri codici. A motivare il provvedimento, nella sua Relazione al Re, dopo aver proclamato il duro contrasto fra i codici e la vitll. moderna, egli osò, fra l'altro, attaccar di fronte l'istituto della proprietà e il diritto di famiglia classica• mente intesi e segnalare le innumerevoli e colpevoli deficienze dei codici in rapporto al diritto del lavoro. .. Secondo, rlunque, l'art. 535 del Codice di commercio, 11 nel caso di preda, rottura o naufragio, con perdita in• tera della nave o del carico, i marinai non possono pre~ tendere (?) alcun salario ,i· Perchè? }"'orse percbè, nei !IUOimomenti più disgraziati, Pesercizio della na,•iga– zione venga alleviato di una delle tante spese cbe im– plica? Sì, a que!lto resnltato si giunge; ma non soltanto nè principalmente ad esso si mira, poichè, secondo l'ar• ticolo 607 stesso Codice, 11 l'assicurazione marittima è nulla se ha per oggetto i salari della gente di mare,,. Ciò significa che non esiste tanto l'intenzione di procac- ciare un vantaggio ne~ativo n chi esercita la naviga– zione, quanto quella di arrecare un danno positivo ai marinai in caso di sinistri. E lo scopo è cbiaro. Si crede che mettere il marinaio nella dura alternativa, o di superare le difficoltà della navigazione, o di perdere la retribuzione del suo lavoro, equivalga a costringerlo a. fare, per la salvezza della nave e del carico, i massimi sforzi; a secondare cosl l'interesse del commercio, che vuole ridotti al minimo i rischt del mare. Si potrebbe, su questa strada, andare più oltre; proi– bire, per esempio, ai marinai Passicnraziono sulla vita; oppure - con una eccezione alla legge sugli infortuni del lavoro ( 1 ) - escluderne le famiglie dal diritto ad una indennità in caso di morte sugsegnente a preda 1 rottura o naufragio della nave. Perchè no? .Ma, prima. di tutto, hanno cosiffntti spedienti vera efficacia? A parte il tanto vantato affetto del marinaio per la nave, certo è che, in caso di pericolo, il semplice istinto di conservazione varrà più d'ogni altro stimolo a. non rargli abbandonare la navo se non proprio quando ogni altra via di scampo sia preclusa; ~iaccbè, generalmente 1 fuori della nave, il pericolo aumenta. Dunque il mari– naio è già di per 11èinteressato alla sai vezza della nave; e il togliergli il diritto al salario quando, malgrado i suoi sforzi, la nave e il carico vanno perduti, non rappre– senta che una inutile quanto crudele e perciò assurda spoliazione. )fa trascuriamo puro questo lato della questione. J due divieti in parola presuppongono altresì che i marinai in genere non sleno punto clisposti a fare tutto il possi• bile per salvare la nave in caso <li pericolo, ma che anzi occorra incutere in essi, oiuno eccettuato, il salu– tare timore di perdere il frutto del lavoro. Ebbene 1 una tale affermazione come può venir dimostrata? e il porre una presunzione di colpevolezza a carico di un'intera. categoria. di cittadini non sta forse in antitesi con ogni più elementare principio del diritto moderno? )la poi, ancorcbè questa presunzione apparJs30 fondata, sarebbe forse lecito condauoaro anticipa.tamente e in massa tutti i marinai cbo escon da naufragi, o non piuttosto si do• vreblie volta per volta esaminare gli addebiti fatti ai singoli, colpevoli di non aver adempiuto agli obblighi loro col non tentare l'impedimento del sinistro, per poi punirli, sia pure, ancor più gravemente che con la pri• vaziooe del salario? Quel metodo di punire pote\'a. esser menato per buono qualche secolo indietro, non oggi. . "'"' Dopo tutto, ancorcbè si accetti l'ipotesi cbe alcuni naufragi potrebbero evitarsi se l'equipaggio vi mettesse più zelo, non si potrà punto negare che, nella maggio– ranza Jei diaastri marittimi, l'opera doi marinai è priva d'ogni vera efficacia. Considerando allora tutti questi casi, deve sembrare stranamente contrario a qualunque principio d'equità che la condi~ione del marinaio - la ( 1) ~on sarà fuor di luogo ossorvo.rc che I crit,:irt restrittivi usati verso I mar1m11 hanno tro\·ato npplleaz!ono o.nelle nclln legge degli !nrort.uni. Jnrattl, per l'art. 22 dùl testo 1111100, Jc lndennltll. d!l p1\– gars1 1\1 rnarlnu! o al loro !l\'enfl causu, noi casi di ino.bllltt\ porma• nonto assoluto. o parziale e dt morte, sono rldvite rLSJ)ettlvamento nlla misura di 4 so.lari annui (non mal al disotto dolle L. 2000); di 4 volt.e ln riduzione di 81\larlo eolfert0-; e di 3 aa1iirt nn11111. Mcntro hn-ece, IH!r tl1ttl g\1 nltrl 011ern1, q\leste stesse Indennità stanno, eorrls1,ont1ent('mente, nelln misura <:Il6 salari aunul (non mal nl disotto di I,. 3000), di 6 \·olte In riduzione di saturlo sotTerti~ e di 5 sallui lllll\\11. l'orohò Q\WStc sperequnzlonl ~

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