Critica Sociale - Anno XVII - n. 5 - 1 marzo 1907

B 66 CRITICA SOCIALE Tutto ciò non bastava ai proprietari. Il riso, che aggiunge tanti fili alla trama. della loro vita, è giusto che li sfaldi a quella. dei lavoratori. L'on. Fracassi che, in un im1>eto cli altruismo inverosimile, accet– tava le 9 ore per tutti nel lnvoro di mondatura, parve un demagogo. Il suo progetto, come quello del Consiglio del Lavcro 1 vennero posti a dormire. Si fecero due nuove inchieste ministeriali. Si trova– rono degli insigni professori di medicina .... politica, che proclamarono il lavoro in risaia, compiuto per quattro quinti da donne minorenni e da fanciulletti, essere il vero paradiso della salute. Un primo progetto Giolitti (4 marzo 1905) con– servava tuttavia un sospettino di pudore. Prescri– veva le distanze necessarie dagli abitati, lo scarico e il deflusso delle acque continue, i ricoveri muniti di reticelle, da costruirsi entro nn anno: per la monda, pei fanciu11i d'ambo i sessi dai L3 ai 15 anni, fis– sava le 9 ore, con un riposo intermedio di 3 ore e mezza; non pal'iava di ricuperi d'orario per intem perie, nè distingueva. fra lavoratori locaU e lavorn– tori im'migrati, questi ultimi, perchè non acclima– tati, e in condizioni di maggior disagio, parendo anzi (così nella Relazione) piit degni di riguardo. Ma anche questa legge parve troppo grave! rl presente disegno rinvia a 6 anni la costruzione dei ricoveri (art. ?4), che del resto son prescritti da altra legge che nessuno esegue, come non si ese– guono quelle che caricano ai proprietari il chinino pr9fih1ttico; abbandona (art. l-3) quanto concerne le distanze e il detlusso delle acque ai regolamenti pro– vinciali (ossia al lihito, in sostanza> dei proprietari) e, con un art. 23, fa. salve, anche contro quei rego– lamenti e contro la legge, ii le condizioni di fatto esistenti (noti bene, il lettore) alla data cli, p1tllhli– caz:one della legge stessa, per le coltivazioni a riso a distanze ed a condizioni anche differenti ,,. Con che, la sanatoria essendo preannunziata, i proprietari più tirchi sono avvisati: si affrettino, in questo frat– tempo, a org-anizzare accouciamente le stragi future. · Questo, a tacer d'~ltro, per l'i,criene propriamente detta. Non a torto l'art. 26 esclude una legge co• siffatti\ dal fitr corpo col futuro te&to unico delle leggi sanitarie. Striderebbe troppo! Per l'orario, mette conto riprodurre testualmente l'art. 9: La giornata di lavoro effettiva dei mondatori non deve eccedere le ore 9, per i fanciulli al disotto di 15 anni compiuti e per le donne minori di anni 21 com– piuti. Per le donne maggiori di 21 anni, dovranno os– servarsi le disposizioni in vigore sul lavoro delle donne e dei fanciulli nelle industrie. Non si computano nelle ore di lavoro il tempo oc– corrente per recarsi sul luogo del lavoro stesso nè per il ritorno, uè quelle occorrenti pel riposo. Alle donne, che allattano· i loro bambini, dovrà con– cedersi il tempo necessario all'allattamento, senza che si possa detrarlo dalle ore di lavoro. Le ore di lavoro non fattes(per intemperie, potranno farsi nei 6 giorni snccessivi, purchè non si eccedano, in nessun giorno di qnesti, le ore 10 e mezza. Questo limite massimo non potrà esse1·eecceduto neJJ– pw·e nel caso eh, i mondato1·i immigrati tempo1·anea– mente con contratti a giornata o a collimo, avessero pattuita una gioi·nata di la"l.)oro pe1· un numero mag– gioi·e di 01·e. Il lavoro dei mondatori dovrà essere interrotto ogni settimana per 24 ore consecutive: in tale interruzione potrà essere computato il tempo perduto per intem– perie, sempre che abbia avuto la durata consecutiva di 24 ore nella settimana. I fanciulli minori di 15 anni compiuti, e le donne minori di 21 anni compiuti, dovranno, per l'ammissione al lavoro di mondatura, essere muniti della fede di nascita. Il pregio, la finezza, il sapore, di quest'art. 9 non è nell'esclusione da ogni protezione di orario dei maggiori di anni 15 e delle maggiori di 21; non è nello zelo con cui si accollano al la\·oratore, al di I;\ dell'orario, i chilometri di strada per andare e re– dire (i ricoveri vi s.iranno, sì e no, fra sei anni); non è nel comma dei ricuperi, che, impedendo ogni controllo, riduce gli orart un'ironia; e neppure nella soppressione della intera giornata di riposo settima– nale, annidata nel giochetto cli sostituire ad " un giorno ,, le " 24 ore ,,. li pregio, il sapore, la finezza è tutta in quello alinea 5° che ristampammo in corsivo. Convenite, arguto lettore, che non ve ne eravate accorto! La legge è per le 9 ore. Solo per la monda, sia pure. Solo pei bambini e per le minorenni. Ma, in– fine, salvi i ricuperi, sono, nella media, non più cli 9 ore. La ragione della legge è questa. Questo avrebbe nnche potuto credere la Camera. Storie! Protetto da una sapiente oscurità, che !il. Relazione, scivolando, abilissimamente custodisce 1 quell'11.linea distrugge l'articolo e distrugge la legge. Si vedrebbe ..... nell'applicazione. Per esso, gl'immi– grnnti - e sono per lo più la maggioranza, e donne minorenni o bambini quasi tutti - avranno nor– malmente le IO ore e mezza di lavoro. Se no 1 l'a– linea non ha senso. Ossia, per la pratica impossibi– lità delle distinzipni e dei controlli e per l'urgere della concorrenza, le 9 ore sono scritte per decora– zione e per illuminello, e le 10 e mezza si impor– ranno per tutti. E ora il titolo di questo scritto ci sembra spie– gato. • .. Per meglio illustrarlo, si potrebbe spigolare del– l'altro. La garanzia del certificato meclico, prescritto dal– l'art. 6 della legge sul lavoro dello donne e dei fan• ciu1li, per le puerpere di sole tre settimane, è abolita pel la\·oro di monda, il più deleterio, per la posi– zione che impone a quelle disgraziate. Si ha l'aria di tagliare le unghie ai famosi" caporali,, (è giusto che il diritto di camorrr. sul lavoro umano rimanga, senza falcidie, ai proprietarì e conduttori) 1 ma si lascia poi che essi risuscitino (art. 12 1 1° capoverso) sotto specie dì " mandatari ,, dei lavoratori per la riscossione delle paghe. E a buon conto si sopprime anche la 11atria potestà a difesa dei minorenni (ca– poverso 2°). Ma la vera schiavitil' della ·gleba è ricostituita, senza veli, negli articoli (10, 14 1 15) riflettenti i ter– mini e le disdette dei contratti di lavoro - non per la sola mondatura, in quel bel modo protetta, ma per ogai lavoro di risaia. Basti dire che i contratti per la mondatura, treb– biatura e raccolta del riso (art. 10) "s'intendono fatti (sic) per la intera duratd del lavoro ,, i anche se ostino consuetudini più miti, anche se le parti ab– biano \'oluto il contrario. Al conduttore o proprìe– tario è vietato di essere crumiro della sua classe: sarà schiavista per obbligo. Neppure la più giusta. delle cause salva il lavoratore che non rispetti i ter– mini e rompa il contratto: costui (art. 14) pagherà una penale enorme, inaudita, al di là d 1 ogni ragione o proporzione di risarcimento, uguale alla intera mercede dell'intero periodo di lavoro. Per salvarsi rlee provare la propria morte o,· qualcosa di assai simile alla morte, la forza maggiore. Solo sciopero consentito è quello che conduce al cimitero! E perchè questi mostri giuridici, queste bestemmie morali a.b– biano sicura sanzione, è imposta a \lQa sola delle parti

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