Critica Sociale - Anno IV - n. 14 - 16 luglio 1894

210 CRITICA SOCIALE strumento un po· più comodo o maneggevole per faro che quello stato di cose :-ii mantenga; ma non è mai uno strumento necoss..'\1·io. Certo, le nu0\'8 leggi votate. sotto l'ipoc,·ita pretesto di colpio'Cl'as· sassinio e l'attentato politico ~alquale poi vice,·ersa si nega quest"ultimo attributo , pongono lutti i so– cialisti vi,·tualmento fuori de cosidetto dio·itto co– mune. )la fo1-se che pl'ima d'ora essi ci erano nel diritto comune! Forse che ci ,·ollero leggi pe,· p,-o– clamare gli stati d'assedio. istituit'C tribunali di guerra s0111.aguerra nò insur1-ezione, mantenerli. conll'C la stessa lette,-a del Codice militftro, per mesi e mesi dopo che le dimostrazioni e i tumulti. fa– centi funzione di insu1·rc.zione o di guerra, furono cessati 7 Forsechè le mi8'1iaia di condanne efferate che usci1'0no da quei t1"lbunali, fino all'ultima dei nostri ::unici di Palermo che ieri la Cassazione con– fermò, non sono tutte un immen o strappo alla legge. ai canoni del diritto pii, costantemente am– messi da scrittori. da commentatori, da magistrati! Leggete soltanto la bolla e vigoro a memoria pe,· la Cassazione, scritta dal prof. lmpallomeni dell'Uni– versità di Palermo sul p1'0Cesso De Felice e com– pagni; il sovvertimento di ogni legge vi è dimo– strato cosi chiarnmento come la illegalità dei Tri– bunali di guerra era chia1·amenle dimostrata nel notissimo stu~io del sonatore Piernntoni. Non è questione di più o di meno. di interpretazione la,·ga o di interpretazione stretta; come l'a,·t. 71 dello Statuto vieta esp1·essamento la creazione di Tribu– nali strno"linarii. cosi le nostre leggi di diritto e di procedura infirmano espressamente, categorica– mento la sentenza di Palermo e tutte le altre che le somigliano. E con ciò! Quale scolaretto di giu– risprudenza sa,-ebbOstato così matricolino da credere che pe,· clo la Cassazione « istituita por mantener'C l'esatta osservanza delle leggi • (art. 12"2dell'Ordi– namento giudiziario) avrebbe fatto ragione ai ri– correnti! (') E lo Statuto. questft piet,-a angolao'C della Costi– tuzione, non ru osso ratto a brandelli, prima dal libero arbitrio del governo o della polizia, poi dalla giurisprudenza sanatrico ,1ell'arbitl'io, infine da nuovo le~gi sanatrici della giurisprudenza arbitral'ia1 Dov'è piu, in pratica, la libert.\ di riunione, l'invio– labilità del domicilio, il divie to deg li arresti po'C– ventivi senza flagranza di rea.to uè mandato di giudice, che pure il Codice p enale i ncrimina come sequesto-i arbitra,·ii di persona I Dov'è la guardia nazionale I Dov'è la propo,..1,ionalit.\ dei tributi I Dov'è (pen sate so lo all'omntbus Sonnino) l'inviola– bilità degli imr.et !ni dello lato veo'SO i suoi credi– tori 1 Che s e n è f atto, a furia di decreti reali e di catenacci. dell'art. 30, pel quale nessun tributo può essere imposto o ,·tscosso se non è stato prima consentito dalleCame,'01 E la responsabiliL\ dei mi– nistri? E il diritto di petizione! E l'immunifa dei deputati. che non si pote,•ano arrestare sah•o il caso di scoperta in flagrnnto! Non ha Ja, Carneo-a stessa appo-ovato l'a1·1'0Stodel De Felice, la cui {lag,·ante partecipazione ai tumulti siciliani consi– ste\1a nell'avcr'O neglt annt 1n·ecedenlt concorso a organizzare quei F<Uici. uno solo o <(uedei quali, su parecchie centinaia, ai tumulti presero parte1 r.uardate un po' la logge sulla stampa, staluta,·la anco1· es&."\. come la chiamano. Qual parte ne rimane più in piedi? Dov'è pili, in p1·atica, la disposizione per cui il magisto·ato che sequestra uno scritto do• vrebbe, a pena di nullità, spect(icare te ofl',1se in esso contenuto, disposizione cho era l'unica salva– gua1·dia contro i processi d'opinione, la condizione stne qua ,w,i perché vi fosse una contestazione 1 1 ) Ot!IMtmorfale dell'lmp3110mt!nl ei riserbiamo di lotratte– nercl, se ne troveremo Il 1em1lo,In allro numero della Critico. Bib ,oteca Gino B1arco d'accusa, un'accusa determinata, e COD essa la pos– sibilifa di una concr'Cta difesa I Qual sequesh-o fu mai dichiar-ato nullo per questft nulli lii cl1e è quasi cosL,nte! E la prescrizione dei 11'0mesi 1 Non è questa - e J)81' ragioni intuitive - una disposi– zione fondamentftlo della legge, per tutti i reati di stampa f Or bene, viene Corse essa osser\•ata, e non fummo noi stossi, che scri\liamo, processati di re– cente a F'irenze. dopo pilt d'un anno da un cumulo di reati di stampa che non avevamo commesso, e assoluti soltanto per insumcienza di prova! Certo è una cosa enorme quella che orn fu votata, cho soth-ae alle Assisio i più essenzialmente JJOlt– /icl frn lutti i reati, quali l'apologia anche dei reati politici, l'ecciL,mento all'odio fra le classi. ecc.. ecc. Ma anche qui ci volle forse una legge? Non aveva già la giu1·1sprudenza sanzionato lo sto-appo,dichia• 1-andoche cotesti reati sono reati comunt, quindi di comr.etenza dei giudici togati! Non vi\,evamo noi forse già in quest'assurdo, cho uno scrittore, che nel– l'ipotesi di un sequestro voleva almeno esse,·e portato alle Assisio, dovo,·a mescolao'Cdi po'Cposito nel suo scritto qualche oflèsa al re, o alla forma monar– chica dello Stato, o alla religione (reati che alla dominante borghesia importano assai meno o non importano affatto) onde imporre la competenza dei giurnti per connessione! Eppure questo sto-ata gomma neppur ci gio,•ava. Se è vero che, falla la fegge, o meglio la ,•iolazione della logge, è trovato l'inganno; è anche più ,•ero che, trovato l'inganno, è subito lo-ovata un'altra violazione di legge per paralizzarlo. Quante volte non solle\lammo noi, e in casi non dubbii, questa eccezione dell'incompe– ton1.a ! Che ci risponcle, 1 a il giudice? Che non ave– vamo tnle,·esse a sostenere di aver commesso un ,·eato maggioo'C o un re.sto di più olto'Cquelli con– testatici e a in\locare una giurisdizione più grave. Chi vo,·rà poro'C in dubbio la sublime gene1'Csità del giudice togato, anzi del Pubblico Ministero me– desimo, che si inquieta per il nost,·o inte,·esse e si assume la tutola della nostrn difesa 1 Ecco dunque, che, anche peo· questo rapporto, la legge nuova non avrà prodotto che un guadagno di tempo, ovHando discussioni oziose; essa è uno strumento più comoda, ma di cui si poteva fare e si faceva a mono, e che non porta nessuna novità so~tanziale. La legge, 1•ipotinmo,non è che uno stru• mento: il suo fine non è nelle sue parole, il « pen– sie,-o del lo~islatore • non è il pensiero di chi ne ha ponzato 11disegno. ma ò il pensiero, ossia l'in– teresso, della classe dominante, nelle mutevoli e speciali circostanze di ogni giorno. Se uno stru– mento diritto non vi serve, e voi lo torcete. Ricer care lo spi,·ito della leggo; i suoi limiti, il rispetto alla legge. è pu,-o dottrinarismo Ciò che importa. ciò che va avanti a tutto è la difesa della classe al potere, e noi av,·emmo torto di sorpo'Cndercene (sorpo'Cnderci della storia!), come abbiamo torto e cadiamo noi puerile e nel sentimentale quando do• mandiamo la lealtà •~li aworsarii; la lealu\, questo fio,·e delicato della più scrupolosa elevatezza mo– rale, a quegli avversarii che , 1 ediamo tuffarsi con volutlil nella rnpina o nel sangue! Lasciamo dunque questo \I0nto di parole. La lealtil nella lotta è sempre pretesa dall'avve,-sal'io più debole, ma non è mai concessa dall'avversario più forte - non peo'Òfol'lissimo - il quale non ha alcuna ragione di 11ettit1·euna parto delle sue armi; esso getta solo lo mutili, quelle che gli d/111110 im– barnzzo; è peo·ciò che. finchè fu meno coro'Csa di dentro e meno minacciata nl di ruo1•i, la borghesia poté appa,-t,·e liberale e leale. 'oi stessi, d"altronde, il giorno che la rh·oluzione socialista av1'..\ trionrato, ma non :;arà ancora consolidato il nuovo regime, non altendeo·emo certo di aver o•ifuso il corpus

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