La Critica politica - anno V - n. 1 - gennaio 1925

46 LA CRITICA POLITICA le associazioni, enti, istituti costituiti nel Regno di comunicare all'autorità di P. S. l'atto costitutivo, lo statuto ed i regolamenti interni e l'elenco nominativo delle cariche e dei soci. " Su proposta del Ministro dell' Interno il Consiglio delibera di presentare al Parlamento un disegno di legge che delega al Governo del Re la facoltà di arrecare emenda1nenti alla legge di P. S. " Su proposta del Ministro guardasigilli il Consiglio delibera di presentare al Parlamento un disegno di legge per la delega al Governo del Re della facoltà di emendare il codice penale, il codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni ed aggiunte al codice civile n· Degli emendamenti della legge di P. S. e ai codici civile e penale non si conosce, fino a questo momento, la natura e la portata. È stato invece già pubblicato e presentato alla' Camera il testo del disegno di legge che limita e sottopone alla vigilanza del potere esecutivo il diritto di associazione, nella relazione al quale si precisa con tutta chiarezza che esso è diretto specialmente, rna non esclusivamente, a colpire la Massoneria. Lo diamo nel suo testo: " Art. 1. - Le associazioni, enti ed istituti costituiti od operanti nel Regno sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo Statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività tutte le volte che ne vengano richiesti dalla autorità predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica. L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive e di rappresentanza delle associazioni, enti ed istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla richiesta: Biblioteca Gino Bianco I contravventori sono puniti con l'arresto non inferi ore a tre mesi e con l'ammenda da lire duemila a seimila. · Qualora siano state date scientemente notizie false ed incomplete la pena è della reclusione non inferi ore ad un anno, e della multa da lire cinquemila a trentamila, oltre l' interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. I tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del Prefetto. " Art. 2. - I funzionari, impiegati ed agenti di ogni ordine, dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o dei Comuni, non possono appartenere neppure in qualità di semplice socio, ad associazioni, enti od istituti costituiti ed operanti in modo clandestino o occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal 2egreto, sotto pena della destituzione. 1 funzionari, impiegati ed agenti attualmente in servizio debbono ottemperare alle disposizioni della presente legge entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. " Art. 3. - La presente legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno n• La nuova Legge Elettorale. La nuova legge elettorale è passata rapidamente· alla Camera, come il governo desiderava, dopo che la Commissione parlamentare per lo studio della riforma ebbe assolto nel termine di quattro giorni il suo compito, introducendo al progetto governativo una modificazione che lo peggiorava sensibilmente, e cioè il voto plurimo. La discussione della riforma diede luogo nella Stampa e in Parlamento a molte manifestazioni contrarie al voto plurimo da parte di dep_utati fascisti (l'on. Farinacci, per esempio, dichiarava che la cosa non Io convinceva), oltre che da parte di opposi-

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